AssoAmbiente

Circolari

123/2019/TO

Informiamo che Il Tar Lombardia, IV sezione, con sentenza n. 1445/2019 si è pronunciato sul tema della divisione in lotti funzionali o prestazioni per i servizi di igiene urbana, confermando il divieto nel nostro ordinamento di limitazione artificiosa della concorrenza in ambito di ampiezza del perimetro dell’affidamento.

La procedura di gara da cui era sorto il contenzioso aveva per oggetto l’affidamento nel territorio comunale dei servizi di igiene ambientale e di quelli collaterali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare le prestazioni oggetto dell’appalto erano molto numerose e costitute, oltre che dalla raccolta e dal trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati (indifferenziata), dalla raccolta delle varie tipologie di rifiuti della raccolta differenziata (ad esempio: frazione organica / umido, carta e cartone, imballaggi in vetro e residui vegetali) e da altre prestazioni accessorie, fra cui l’educazione ambientale della cittadinanza.

Seguendo le doglianze dell’impresa ricorrente, i giudici amministrativi hanno statuito che “anche per i servizi di igiene urbana […] devono trovare applicazione l’art. 30 comma 2 del codice, sul divieto di limitazione artificiosa della concorrenza, ed il successivo art. 51 comma 1, sull’obbligo di divisione in lotti funzionali o prestazionali, salvo diversa decisione da motivare nel bando o nella lettera di invito”.

Proprio perché nel caso di specie non era stata rinvenuta alcuna adeguata motivazione della scelta comunale di mancata suddivisione in lotti, nonostante il rilevante importo dell’appalto, il Tar ha annullato i provvedimento impugnati, ribadendo che “Sull’art. 51 del codice si ricordi altresì che la giurisprudenza amministrativa ha sempre sostenuto che la suddivisione in lotti costituisce principio generale avente carattere preferenziale, sicché la scelta dell’amministrazione di segno contrario richiede una puntuale motivazione, trattandosi della deroga ad una regola generale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 21.3.2019, n. 1857)”.

Nel rimandare alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.09.2019
Documenti allegati

Recenti

10 Novembre 2025
2025/413/SAEC-GIU/CC
Sentenza TAR Sardegna sull’obbligo di motivazione affidamento diretto del servizio di recupero e smaltimento rifiuti.
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/412/SAEC-EUR/CS
Cancellazione Regolamento UE su calcolo prestazione energetica edifici
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/411/SAEC-EUR/CS
Meccanismo CBAM – Regolamento dichiarazione merci importate
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/410/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Webinar seminari formativi Ecocerved - disponibili slide su FIR digitale
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/409/SAEC-GIU/CC
ARERA - Deliberazione 480/2025 su valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale (MTR-3)
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL