Il Tar del Lazio con la sentenza 27 ottobre 2020, n. 1098 ha stabilito che il Comune deve esprimere le sue riserve sull'autorizzazione alla costruzione di un impianto di gestione rifiuti durante la Conferenza di servizi per l'autorizzazione e non può introdurre veti successivi alla realizzazione sul suo territorio.
La pronuncia è stata espressa in relazione al diniego del permesso di costruire emesso da un Comune nei confronti di un impianto di gestione rifiuti regolarmente autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006. L'Ente comunale sosteneva che essendo entrata in vigore una modifica al regolamento di igiene e sanità comunale, l'impianto era localizzato in area non più idonea per tale tipo di struttura.
Per il Tar il provvedimento comunale è illegittimo in quanto l'articolo 208 del Dlgs 152/2006 attribuisce alla Regione (o Provincia delegata) la competenza ad autorizzare gli impianti di gestione rifiuti. Se il Comune ha delle riserve sulla realizzazione dell'impianto, anche in relazione alla sua localizzazione, è in sede di Conferenza di servizi convocata per il rilascio del titolo che deve esprimersi.
Inoltre la sentenza precisa altresì che, ai sensi dell'articolo 197, Dlgs 152/2006, spetta alla Provincia individuare, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento e delle previsioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Per maggiori informazioni, rinviamo alla sentenza del TAR, in allegato alla presente.