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Circolari

066/2021/NA

La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 2 marzo 2021, n. 8215, ha statuito che risponde di reato di abbandono di rifiuti, in concorso, chi ne affida a terzi lo smaltimento e non verifica l'esistenza di autorizzazioni e competenze per espletare l'incarico.

La Sentenza riguarda il caso di un soggetto condannato, in concorso, per il reato ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006 per avere abbandonato al suolo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti ingombranti in legno prodotti da attività di impresa, in quanto per la gestione dei rifiuti della sua azienda ha individuato un soggetto non in possesso di regolare autorizzazione.

La suprema Corte ha infatti evidenziato che “l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo (Sezione 3, n. 6101/08 del 19 dicembre 2007, Cestaro, Rv. 238991)”.

La Cassazione ha, pertanto, ritenuto che la sentenza impugnata ha correttamente applicato tale principio, dal momento che l'imputato non ha ottemperato ai predetti doveri di accertamento, avendo conferito i propri rifiuti ad un soggetto, ritenendolo in regola con le autorizzazioni solo sulla base della fiducia, e ha correttamente applicato l'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, per il concorso nel reato di abbandono di rifiuti, non essendo stato osservato l'obbligo di accertamento delle necessarie autorizzazioni e competenze in capo a chi avrebbe dovuto smaltire regolarmente i rifiuti (bancone in legno) e invece li ha abbandonati su una pubblica via.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento si rinvia al testo della Sentenza in allegato.

» 19.03.2021
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