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086/2021/TO

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 116 del 2020, sono state riscontrate diverse problematiche in merito all’applicazione della TARI e sulla nuova definizione di rifiuti urbani (ed aspetti ad essa correlati). A riguardo, il MITE (già MATTM), in condivisione con gli uffici del Ministero delle Finanze, ha fornito diversi chiarimenti attraverso l’emanazione, il 12 aprile 2021, della Circolare con oggetto “D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Sul punto (cfr. circolari associative n. 18 e n. 47 del 2021), la circolare Ministeriale segue a molti quesiti, sollecitazioni e osservazioni degli stakeholder (fra cui FISE Unicircular) in quanto la nuova normativa ha importanti ricadute sulle imprese, cittadini e operatori del comparto e in generale su tutte le utenze produttrici di rifiuti.

Come noto, infatti, il D.Lgs 116/2020 ha apportato significative modifiche al D.Lgs 152/2006. In particolare, oggi vi è una nuova definizione di rifiuti urbani (entrata in vigore il 1° gennaio 2021) e la facoltà inedita di “uscita” dal servizio pubblico prevista dall’art. 238, comma 10 per le utenze non domestiche: aspetti che presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.

Con la circolare in oggetto il Ministero chiarisce, in breve, che:

  • per quanto riguarda le attività industriali (rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lett. c) TUA), le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dai prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali ad esse funzionalmente connessi. Medesime considerazioni valgono anche per i rifiuti derivanti dalle attività artigianali indicate nell’ art. 184, comma 3, lett. d), del Lgs 152/2006;
  • per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 3, lettera a) del Lgs 152/2006 (Attività agricole, agroindustriali e della pesca) qualificati come speciali, è prevista l’esclusione dall’applicazione del nuovo regime previsto per i rifiuti urbani. È comunque ferma, per le suddette utenze, la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell’allegato L-quater e nei casi in cui le attività relative alla produzione agricola presentano medesime caratteristiche riportate nell’allegato L-quinquies;
  • la riduzione della quota variabile della TARI per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti fuori dal servizio pubblico (prevista dal comma 649 dell’art. 1, della legge n. 147/2013) deve essere riferita a qualunque processo di recupero al quale i rifiuti sono avviati, in rapporto alla quantità di detti rifiuti e a prescindere dalla quantità degli scarti prodotti nel processo di recupero. Per le stesse utenze rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili;
  • ad oggi (si veda art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021,d. “Sostegni” – sul punto v. circolare associativa n. 51 del 24 marzo 2021) e per l’anno in corso, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 a valere sugli atti afferenti alla TARI 2021 (PEF, tariffa, regolamento TARI), che, limitatamente al 2021, devono essere approvati entro il 30 giugno 2021 in base allo stesso art. 30, comma 5 cit. DL. Con tale precisazione il Ministero sembra confermare che per l’anno in corso le richieste di fuoriuscita dal servizio pubblico possano già valere ai fini della determinazione delle tariffe che i Comuni sono chiamati ad approvare entro giugno, mentre per gli anni successivi la circolare indica che “per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l’anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti”: quindi, entro lo stesso termine del 31 maggio 2021, “dovrebbe” essere comunicata anche la scelta che inciderà sulle tariffe per gli anni successivi;
  • in merito al vincolo dei cinque anni (periodo minimo per cui vale la scelta tra servizio pubblico e mercato) il MITE rileva che “[tale] indicazione temporale non rileva ai fini dell’affidamento del servizio da parte dell’utenza non domestica che, infatti, potrà, nel corso dei suddetti cinque anni cambiare operatore privato, in relazione all’andamento del mercato”, mentre il rientro della stessa utenza nel servizio pubblico prima della fine dei cinque anni è subordinato alla possibilità per il gestore pubblico di riprendere il servizio;
  • sulla possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell’eliminazione della potestà comunale di assimilazione, il Ministero chiarisce che tale possibilità è esclusa dalle disposizioni unionali, e che pertanto “i comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l’utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico”. Tuttavia, il riferimento è anche ai sistemi EPR, che possono concorrere all’obiettivo dell’efficiente gestione dei rifiuti urbani seguendo le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento stabilite dall’ente d’ambito o dei Comuni, “a cui i produttori devono adeguarsi.

Nel far rinvio alla circolare del MITE, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 14.04.2021
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