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117/2021/TO

È stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, (cosiddetto “Decreto Sostegni”) recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (G.U. n. 120 del 21 maggio 2021). Con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, il decreto, come convertito, interviene in via generale per assicurare un sistema rinnovato di sostegni, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate.

Tra le novità previste in sede di conversione, quelle relative all’efficacia temporale della dichiarazione per le utenze non domestiche di “uscita” dal servizio pubblico nonché quelle relative ad una compensazione straordinaria debiti-crediti verso le P.A.

Per quanto di interesse segnaliamo che nella legge di conversione si confermano molte norme previste nel decreto legge (v circolare associativa n. 070 del 24 marzo 2021) ed in particolare quelle relative all’approvazione, per il 2021, delle tariffe e dei regolamenti TARI entro il 30 giugno 2021 (art. 30 comma 5) nonché quelle relative alla sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione (art. 4, comma 1, lettera a), alla Rottamazione ter a saldo e stralcio (Art. 4, comma 1 lettera b) e quelle sulla definizione agevolata degli avvisi bonari (Art. 5).

Segnaliamo che con la conversione in legge del Decreto, sono state apportate anche novità significative, tra cui:

  • la scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (scelta di “uscita dal servizio pubblico), dovrà essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022. (art. 30 comma 5)
  • la possibilità per le imprese di procedere, per il 2021, al versamento delle somme relative ai carichi affidati all'agente di riscossione, entro il 31 ottobre 2021, tramite “compensazione straordinaria” dei crediti vantati verso la PA per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali (comma 17-bis dell’art. 1). Su tale punto il Legislatore è intervenuto anche grazie alle molteplici sollecitazioni dell’Associazione, che da sempre opera per contrastare l’annoso problema dei ritardi di pagamento alle imprese.

Sulle norme in materia di lavoro subordinato si rinvia a successiva circolare associativa per una trattazione specifica.

Nel rimandare per ulteriori dettagli alla legge ed al testo coordinato, in allegato alla presente, ed in vista di successivi approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 24.05.2021
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