Con la sentenza 13 aprile 2021 n. 327, il Tar Umbria ha chiarito che la variante automatica del Piano regolatore generale prevista dall'articolo 208 del Codice ambientale è applicabile alla sola autorizzazione unica per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti.
Nello specifico il Tribunale amministrativo si è pronunciato sul ricorso proposto da una società operante nel settore dello stoccaggio e compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi avverso il diniego dell’istanza di regolarizzazione di alcuni interventi edilizi realizzati in difetto di titolo abilitativo.
Secondo il Collegio non trova applicazione, nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 208, comma 6 Dlgs 152/2006, ai sensi della quale l’autorizzazione per la gestione e realizzazione di nuovi impianti volti allo smaltimento di rifiuti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Tale disposizione, chiarisce il Tar, è infatti norma riferita e riferibile alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, non anche, come nella specie, per la modifica di quelli già esistenti.
Per ogni approfondimento si rinvia al testo della Sentenza in allegato alla presente.