È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 recante “Differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” (G.U. 154 del 30 giugno 2021).
Con l’articolo 1 si stabilisce che “I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione” aggiungendo poi, sempre nello stesso articolo 1 ma al comma 2 che i versamenti vengono prorogati anche per i cosiddetti aderenti al regime forfetario.
Nel rimandare al decreto richiamato, allegato alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.