Pubblicato il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021) in vigore dal 25 dicembre scorso, che oltre a numerosi provvedimenti in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso, dispone in materia di lavoro subordinato.
Il provvedimento stabilisce la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e prevede, altresì, che il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Commissario straordinario per l’emergenza possano continuare ad adottare Ordinanze finalizzate all’attuazione e al coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza Covid-19 (art. 1).
In conseguenza della proroga dello stato di emergenza, il Decreto in oggetto differisce al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale o su parti di esso previste dai decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020 (art. 2) (cfr. circolari Unicircular n. 058/2020 e n. 103/2020).
Per quanto riguarda le altre numerose misure, si evidenzia sinteticamente, per quanto di interesse, che il provvedimento:
Preme ricordare che in virtù della proroga della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 tutti i titoli autorizzativi (iscrizioni all’Albo Gestori ambientali e autorizzazioni regionali comprese) in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Ciò è quanto deriva dalla ricostruzione dell’art. 103 della Legge n. 27/2020 (cfr. circolare associativa n. 124 del 30/4/2020) come modificato dalla Legge n. 159/2020 (cfr. circolare associativa n. 337 del 9/12/2020) che, intervenendo sul comma 2 e introducendo un successivo comma 2-sexies dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
In materia di lavoro subordinato, in particolare si evidenzia: