I Giudici del TAR Sicilia con la Sentenza n. 15 del 5 gennaio 2022, hanno stabilito che alla Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di trattamento rifiuti non hanno diritto di partecipare soggetti privati diversi dai richiedenti l’autorizzazione.
Il Collegio siciliano ha così respinto le doglianze di una impresa, in possesso di un impianto simile a quello autorizzato nella stessa zona, che ha impugnato l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, lamentando l'illegittimità dell'Aia per non essere stata invitata a partecipare alla Conferenza di servizi per il suo rilascio.
I Giudici hanno però sottolineato che l'articolo 29-quater, comma 5 del D.lgs n. 152/2006 prevede che alla Conferenza di servizi possano partecipare, oltre al soggetto che chiede l'autorizzazione, le Amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, con esclusione di soggetti privati, i quali hanno gli strumenti per accedere ai documenti relativi al procedimento, pubblicati sul sito web dell'Autorità competente.
Analogamente il TAR Sicilia si è espresso con riguardo alla valutazione di impatto ambientale (VIA) la cui procedura di consultazione prevede, come disciplinato dall’art. 24 comma 1 del D.lgs n. 152/2006, la pubblicazione sul sito web dei documenti inerenti all’istanza di VIA, ai sensi dell’art. 23 del medesimo decreto legislativo.
Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato.