AssoAmbiente

Circolari

019/2022/LE

Il Consiglio di Stato con Sentenza n. 8543 del 23 dicembre 2021 ha stabilito che l'individuazione di aree non idonee all'ubicazione di impianti per il trattamento dei rifiuti spetta alla Provincia sulla base della pianificazione territoriale e delle peculiarità locali e non al Comune.

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento della modifica regolamentare del Comune laziale che aveva illegittimamente posto un preciso divieto-limite (entro 1000 metri dai centri abitati, scuole, fabbriche alimentari e centri commerciali) all'insediamento di impianti di trattamento rifiuti (tra cui quelli per biogas e inceneritori).

Il Comune così facendo, in violazione degli articoli 197, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006 e 11 della Legge Regione Lazio n. 27/1998, ha condizionato il potere pianificatorio della Regione e della Provincia. Difatti il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Decreto Consiglio Regionale n.14/2012, non indica una distanza minima fissa per gli impianti in questione, ma richiede una valutazione a livello provinciale, tenendo conto delle peculiarità territoriali.

I Giudici amministrativi richiamano altresì anche gli articoli 177, 201, 208 del D.Lgs n. 152/2006 per ribadire la competenza in capo alla Provincia del potere di individuare, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e delle previsioni dei piani regionali di gestione dei rifiuti, le "zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e rilevano l'uso improprio dello strumento utilizzato dal Comune (modifica del Regolamento di igiene e sanità pubblica) per introdurre il limite e, cioè, non consentire sul proprio territorio quanto consentito o consentibile dalla superiore pianificazione (quella provinciale).

Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato.

» 25.01.2022
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