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Circolari

053/2022/CS

L'Italia ha appena notificato alla Commissione europea lo schema di Regolamento recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione semplificata alla preparazione per il riutilizzo, definito secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 214-ter “Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata” del D.Lgs. 152/2006.

In particolare lo schema di regolamento (vd. allegato) definisce:

  • le modalità operative e i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  • le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l'esercizio delle predette attività;
  • le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

La proposta di Regolamento chiarisce che le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020. Tra i rifiuti esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento ci sono pile, batterie e accumulatori; pneumatici soggetti alla disciplina del decreto 182; i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; i veicoli fuori uso, nonché i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali.

Va anzitutto premesso che i centri esistenti già autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continueranno ad operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori; per i nuovi, il Regolamento definisce le procedure necessarie per richiedere l’autorizzazione in via semplificata per la preparazione per il riutilizzo.

Nello specifico, le operazioni in esame possono essere avviate successivamente alla verifica dei requisiti previsti dal decreto, effettuata dall’Amministrazione competente secondo le modalità dell’art. 216 Dlgs 152/06, entro 90 dalla comunicazione di inizio attività (CIA), inviata dal gestore utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2.

Nel caso di preparazione al riutilizzo dei RAEE l’autorizzazione è subordinata ad una visita preventiva dell’Amministrazione da svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione, che verifica il rispetto degli Allegati VII e VIII Dlgs. 49/14.

L’Amministrazione dispone l’iscrizione in un apposito registro delle imprese per le quali è effettuata la comunicazione di inizio di attività, che va rinnovata ogni 5 anni.

In termini procedurali, il richiamo all’art. 216 Dlgs 152/06 (presente nel comma 1 dell’art. 4) non è da intendersi, come per le operazioni di recupero, che le operazioni di preparazione per il riutilizzo possono essere intraprese in ogni caso decorsi i 90 giorni dalla CIA, in quanto il comma 2 dello stesso art. 4 prevede che l’autorità abbia preliminarmente verificato la conformità ai requisiti previsti. A differenza delle procedure semplificate per il recupero, quindi, ci troviamo qui di fronte ad un assenso preventivo dell’amministrazione, ancorché non sottoposto a facoltà discrezionale, in quanto la Provincia deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei requisiti e delle prescrizioni tecniche previsti dal decreto.

Alla CIA è allegata una relazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale, da cui risultino gli elementi e le informazioni indicate nell’art. 4.

Dopo aver chiarito all’art. 5 i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di preparazione per il riutilizzo il regolamento definisce, nell’Allegato 1, le caratteristiche e le dotazioni tecniche che devono possedere i centri di preparazione per il riutilizzo che intendono operare in forma semplificata e obbliga alla tenuta di uno schedario, suddiviso in tre parti (conferimento, gestione e cessione), finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate.

Lo schema di Regolamento contiene poi un articolo dedicato esclusivamente alla preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dove viene evidenziato che la capacità tecnica per la preparazione al riutilizzo richiede, oltre al possesso di quanto previsto all’Allegato 1, anche l’aggiornamento professionale, a cura del Centro di Coordinamento RAEE, da effettuarsi con cadenza biennale.

Tutte le operazioni di preparazione per il riutilizzo svolte sui RAEE dovranno essere conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020 e il prodotto reimmesso al consumo dovrà essere munito di etichetta con l’indicazione “PPRAEE” apposta dal produttore. Questo dovrà inoltre garantire che il PPRAEE sia sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana, assicurandone l’informativa nei confronti dei consumatori. I PPRAEE o componenti di PPRAEE dovranno inoltre essere coperti dalla garanzia di conformità per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtù di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso.

I centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono iscritti dietro richiesta del gestore in una apposita sezione dell’elenco previsto all’art. 33, comma 2, del Dlgs 49/2014 tenuto dal CdC RAEE, a cui vanno comunicate annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo. Il gestore della preparazione per il riutilizzo deve inoltre mantenere un registro dei documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti esportati al di fuori dell’UE, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.5.

L’Allegato 1 riporta, come già evidenziato, le caratteristiche e le dotazioni tecniche di un centro di preparazione per il riutilizzo, suddividendole in operazioni di preparazioni per il riutilizzo, dotazioni strutturali, dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti, requisiti minimi degli operatori e modalità di accettazione dei rifiuti, e il catalogo di rifiuti conferibili al centro di preparazione per il riutilizzo, indicandone il CER, e le quantità massime impiegabili, fornendo due tabelle, una dedicata ai vari tipi di rifiuti e una ai RAEE (per i quali la quantità massima autorizzabile è di 500 t).

Il provvedimento resterà al vaglio della Commissione europea fino al prossimo 25 maggio 2022. Una volta esaurita la procedura di stand still prevista dal diritto europeo, esso potrà completare gli ulteriori passaggi istituzionali a livello nazionale, ai fini dell’adozione definitiva.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo dello schema di regolamento.

» 28.02.2022
Documenti allegati

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