AssoAmbiente

Circolari

2022/118/SAEC-ENE/PE

Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) ha aggiornato l’allegato A delle Procedure applicative del DM 2 marzo 2018. 

L’Allegato contiene le “Precisazioni sulle materie prime" utilizzabili negli impianti di produzione di biometano avanzato e di biocarburanti avanzati ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al Decreto 2 marzo 2018 e del riconoscimento della maggiorazione double counting (avanzate e non avanzate).

Nello specifico, è stato aggiornato il paragrafo A.1 (elenco delle materie prime avanzate, che danno origine a biocarburanti avanzati, compreso il biometano, e materie prime double counting non avanzate) in applicazione dell'Allegato VIII al D.Lgs. n. 199/2021, di recepimento dell'Allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, e in considerazione delle precisazioni contenute nel Regolamento di Esecuzione (UE) sulle norme di verifica della sostenibilità e dei criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di basso rischio di cambiamento indiretto dell'uso del suolo, approvato dal REDII Committee on the Sustainability of Biofuels, Bioliquids and Biomass fuels della Commissione Europea il 10 marzo scorso.

Rispetto alle modifiche apportate segnaliamo in particolare che al punto d) “Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all’uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all’ingrosso e dall’industria agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato”, viene precisato che in tale voce, ai sensi dell’Atto di Esecuzione UE, “si intendono compresi:

  • residui e rifiuti della trasformazione di frutta e verdura: esclusivamente estremità (come ad esempio il picciolo), foglie, steli, gambi e bucce;
  • residui e rifiuti della lavorazione dei grani di caffè e cacao: gusci, pellicola di rivestimento e polvere;
  • residui e rifiuti non commestibili della macinazione e lavorazione di cereali (frumento, mais, orzo e riso);
  • residui e rifiuti dell’estrazione dell’olio di oliva: noccioli di olive;
  • residui e rifiuti della produzione di bevande calde: fondi di caffè esauriti e foglie di tè esauste;
  • rifiuti derivanti dalla produzione di bevande;
  • feccia di scarti lattiero-caseari.

In tale voce si intendono compresi i residui dei sistemi di flottazione delle acque reflue dell’industria lattiero-casearia;

  • rifiuti di olio alimentare: olio estratto da scarti dell’industria alimentare;
  • residui e rifiuti di processi di macellazione.

Tra i residui sono inclusi esclusivamente i sottoprodotti di origine animale (non grassi) di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (ad esempio: organi, legamenti, vasi sanguigni, ossa);

  • acque reflue industriali e derivati.

In tale voce si intendono compresi:

  • fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue industriali,
  • acque reflue di processo dell’industria alimentare,
  • acque reflue di cartiera,
  • acque di vegetazione dei frantoi,
  • borlande derivanti dalle attività di distillazione e vinificazione;
  • depositi oleosi/grassi di stoccaggi industriali (ad esempio: olio di fondo nei serbatoi di stoccaggio di rifiuti liquidi, depositi oleosi dei serbatoi di biodiesel).

In tale voce si intendono compresi i residui dei processi di raffinazione degli olii vegetali per la produzione di biodiesel;

  • frazione biogenica di pneumatici a fine vita (fuori uso);
  • humins: materia rientrante tra le sostanze umiche (quale ad esempio i residui a base biologica dell’acido furandicarbossilico-FDCA);
  • terra decolorante esausta.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Allegato A delle Procedure applicative del DM 2 marzo 2018 redatte dal GSE (disponibile qui).

» 14.04.2022

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