AssoAmbiente

Circolari

2022/131/SAEC-NOT/NA

Pubblicata sulla G.U. n. 98 del 28 marzo 2022 la legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (cd. “bollette ed energia”) (v. circolare associativa 084/2022).

Tra le novità della legge di conversione il comma 5-bis dell’articolo 4 del DL 17/2022, che introduce una disposizione transitoria applicabile fino al 31 dicembre 2022 in base alla quale, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

La legge inserisce, inoltre, semplificazioni procedurali per gli impianti fotovoltaici, in particolare in relazione allo snellimento della procedura abilitativa per la progettazione degli impianti fotovoltaici e per quelli agro-voltaici che adottino soluzioni innovative. Sarà sufficiente la DILA (Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata) per realizzare:

  • impianti fotovoltaici con moduli a terra e potenza elettrica inferiore a 1 megawatt;
  • opere connesse e infrastrutture occorrenti per la costruzione e l’esercizio degli impianti in zone non sottoposte alla disciplina di tutela culturale e paesaggistica, al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, e per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio.

Con il nuovo articolo 12 bis, al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, sono ammessi in ingresso a tali impianti i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agro industriali, se rispettano le condizioni previste dall’articolo 184-bis del TUA e se l’utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta le disposizioni previste dal titolo IV del decreto del  Ministro delle politiche agricole 25 febbraio 2016.

Introdotto, inoltre, l’articolo 35 bis, che obbliga le amministrazioni statali a pubblicare nel proprio portale internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal PNRR, una comunicazione contenente: la tipologia di intervento; la tempistica; l’individuazione degli enti destinatari del finanziamento; il livello progettuale richiesto; l’importo massimo finanziabile per singolo ente.

Infine, viene istituita la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, individuandola nel 16 febbraio, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

In relazione all’aumento del gas e dell’energia elettrica, sono rimaste immutate le misure contenute nella versione originaria, in particolare:

  • azzeramento degli oneri generali delle bollette nel secondo trimestre 2022;
  • abbattimento dell’IVA al 5% e degli oneri generali nel settore del gas;
  • implementazione del bonus sociale elettrico e gas.

Confermata anche la riscrittura dell'articolo 72 e la sostituzione dell'Allegato XIX del D.Lgs. 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta. La nuova disciplina sostituirà quella previgente dal 30 giugno 2022. Fino ad allora si applicherà il regime transitorio (articolo 2, Dlgs 100/2011 e articolo 10 dell'allegato XIX al Dlgs 101/2020). 

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo del Decreto legge coordinato con la legge di conversione disponibile in allegato alla presente.

» 02.05.2022
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