AssoAmbiente

Circolari

2022/143/SAEC-FIN/NA

Pubblicato il DM 11 marzo 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che fornisce le disposizioni utili alla realizzazione dell’Investimento 3.2 “Finanziamento di start-up” previsto nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del PNRR (G.U. n. 105 del 6 maggio 2022).

Sulla base di un apposito accordo finanziario, sottoscritto tra il Ministero e la CDP Venture Capital SGR S.p.A, è stato istituito il fondo Digital Transition Fund, gestito dalla stessa SGR.

Le risorse stanziate, investite nel predetto fondo, sono pari a 300.000.00,00 di euro, e verranno utilizzate per il finanziamento delle operazioni di sostegno alle imprese target conformi ai requisiti previsti dal decreto stesso. Il 40% delle risorse stanziate sono destinate, alla realizzazione di piani di sviluppo nelle Regioni dell’Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il Fondo Digital Transition Fund

  1. opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione digitale e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
  2. favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.

Sono ammissibili al finanziamento le attività:

  • finalizzate a favorire la transizione digitale delle filiere negli ambiti, in particolare, dell'intelligenza artificiale, del cloud, dell'assistenza sanitaria, dell'Industria 4.0, della cybersicurezza, del fintech e blockchain, ovvero di altri ambiti della transizione digitale;
  • conformi all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH) e ai successivi orientamenti tecnici sull’applicazione del medesimo principio (2021/C58/01);
  • che rispettano il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
  • conformi alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento:

  • attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle ad esclusione dei progetti relativi la produzione di energia elettrica e/o di calore;
  • attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe essere causa di un danno all’ambiente.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo del Decreto, in allegato alla presente.

» 11.05.2022
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