AssoAmbiente

Circolari

2022/150/SA-LAV/MI

Si segnalano i seguenti recenti provvedimenti in materia di lavoro subordinato, ritenuti di interesse per le aziende del settore.

Bonus carburante (art. 2 del decreto-legge n. 21/2022 convertito in legge n. 51/2022) – G.U. n. 117 del 20.5.2022.

La norma in questione, finalizzata ad attenuare l’impatto dell’incremento dei costi per i carburanti dovuto alla nota congiuntura internazionale, introduce la possibilità, per l'anno 2022, di cedere buoni benzina o analoghi titoli ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, prevedendo la non concorrenza dell’importo erogato alla formazione del reddito, ai sensi del T.U. in materia di imposte sul reddito.

Il valore dei buoni carburante in questione deve considerarsi aggiuntivo rispetto al limite annuo di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3, secondo periodo del T.U.I.R.

Come anticipato nella circolare Assoambiente n. 147/2022 dello scorso 18 maggio, il “Bonus carburante” di cui alla norma in questione è stato individuato dalle Parti stipulanti l’accordo di rinnovo del CCNL Servizi Ambientali come principale strumento per l’erogazione dell’importo di € 130 a titolo di “una tantum” per la copertura del periodo di vacanza contrattuale 1/1/2022-30/6/2022.

***

Proroga disposizioni semplificate in materia di lavoro agile e sorveglianza sanitaria speciale (art. 10 del decreto-legge n. 24/2022 convertito in legge n. 52/2022) – G.U. n. 119 del 23.5.2022.

Il decreto-legge n. 24/2022 del 24 marzo scorso recava all’articolo 10, secondo comma, il rinvio di termini previsti da una serie di disposizioni legislative emanate nel corso dell’emergenza epidemiologica, e in particolare la proroga fino al 30 giugno 2022 delle modalità semplificate in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato di cui all’articolo 90 del decreto-legge n. 34/2020, nonché l’obbligo di sorveglianza sanitaria speciale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto-legge n. 24/2022, la proroga della modalità semplificata di utilizzo del lavoro agile è stata estesa fino al prossimo 31 agosto (articolo 10, comma 2-bis).

Il secondo comma dello stesso articolo 10 dispone la proroga di termini di cui alle disposizioni legislative previste nell’Allegato B alla legge.

Nell’Allegato B è citato l’articolo 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

I commi 1 e 2 dell’art. 90 fanno riferimento ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, i quali hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. A seguito dell’entrata in vigore del provvedimento di proroga, quindi, tale diritto spetta fino al 31 luglio p.v.

Sempre fino al 31 luglio p.v. sono stati estesi anche i termini per la sorveglianza sanitaria speciale dei lavoratori maggiormente esposti a rischi.

Fino al 30 giugno p.v., i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave continuano ad avere diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (articolo 10, comma 5-quinquies).

Sempre fino al 30 giugno p.v., per i soggetti affetti dalle patologie individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, la cui prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, l’assenza dal servizio, debitamente certificata, è equiparata a ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (articolo 10, comma 1-bis).

***

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (art. 31 del decreto-legge n. 50/2022) – G.U.  n. 114 del 17.5.2022.

Sempre nell’ambito dei provvedimenti governativi finalizzati ad attenuare l’impatto negativo dell’aumento dei prezzi generalizzato, il Legislatore ha previsto una misura economica in favore dei lavoratori dipendenti (oltre che dei pensionati) in misura di 200 euro una tantum con la retribuzione del mese di luglio 2022.

La somma spetta ai lavoratori che hanno beneficiato del parziale esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 121, della legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021 – cfr. in merito la circolare Assoambiente n. 34/2022 del 27 gennaio u.s.): si tratta in sostanza dei lavoratori con retribuzione annuale non superiore a 35.000 euro.

 

» 24.05.2022

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