Pubblicata la Legge n. 60 del 17 maggio 2022 recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge «SalvaMare») che introduce misure per una gestione semplificata dei rifiuti accidentalmente pescati equiparandoli a quelli delle navi (G.U. n. 134 del 10 giugno 2022), in vigore dal 25 giugno 2022.
Il provvedimento, presentato nel 2019, era stato approvato dalla Camera a ottobre 2019, poi approvato con modifiche dal Senato il 9 novembre 2021, nuovamente approvato dalla Camera con modifiche il 6 aprile 2022, e definitivamente approvato dal Senato l'11 maggio 2022.
Obiettivo del provvedimento è quello di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.
In sintesi il provvedimento:
I successivi articoli 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, iniziative di educazione ambientale nelle scuole per sensibilizzare sul tema (art. 9) e la previsione di riconoscimenti ambientali attestanti l’impegno per il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità per coloro che partecipano a campagne di pulizia.
Da ultimo la Legge in oggetto istituisce, presso il MiTE, un Tavolo interministeriale, al fine di coordinare l’azione di contrasto dell’inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche, e di monitorare l’andamento del recupero dei rifiuti conseguente all’attuazione della presente legge.
Rispetto a quanto già segnalato dall’Associazione in fase di audizione, congiunta con ANSEP-UNITAM, sulla proposta di legge segnaliamo in particolare l’importanza di una definizione chiara e adeguata - rispetto alle esigenze logistiche ed impiantistiche presenti sul territorio ove ha sede il Porto - delle modalità di raccolta dei RAP nei Piani di Gestione dei Rifiuti (in fase di approvazione da parte delle AdSP e AM nei porti non sede di AdSP). Inoltre risulta necessario un coordinamento tra l’art. 2 comma 8 della Legge (“individuano altresì i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della medesima (tariffa) nonché i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti”..) con l’art. 8 comma 7 del D.lgs 197/2021 che prevede che i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e le quantità dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all’anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. 70.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo di Legge 60/2022, in allegato alla presente.