AssoAmbiente

Circolari

2022/184/SA-LAV/MI

Si fa seguito alla precedente circolare Assoambiente n. 173/2022 del 16 giugno scorso per segnalare la circolare emanata lo scorso 24 giugno dall’INPS relativamente alla materia in oggetto.L’Istituto ha emanato, in pari data, anche il messaggio n. 2559, recante una bozza di dichiarazione da compilare a cura del lavoratore, che, pur dichiarato “non vincolante” dall’Istituto, può legittimamente essere considerato comunque di fonte ufficiale.

Per quanto riguarda la circolare INPS, se ne riportano di seguito i principali contenuti, ricordando ancora una volta che l’iter di trasformazione in legge del decreto-legge n. 50/2022 non si è ancora concluso: come noto ciò comporta che il decreto-legge, pur essendo già in vigore, perderebbe di efficacia retroattivamente nel caso (quasi esclusivamente teorico) di mancata conversione in legge nei termini previsti dalla Costituzione (sessanta giorni).

Ci si sofferma, ovviamente, solo sugli aspetti che riguardano rapporti di lavoro subordinato.

L’INPS evidenzia che l’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di luglio (a tempo determinato o indeterminato), oltre che in presenza degli altri requisiti citati nell’articolo 31, “con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto)”.

Ciò lascerebbe intendere, ad esempio nel caso delle aziende del settore, che il “bonus” di 200 euro debba essere erogato con la retribuzione di competenza del mese di luglio, che viene erogata, ai sensi dell’articolo 30 del CCNL 6 dicembre 2016 (non modificato sul punto dal recente accordo di rinnovo), entro il 15 del mese di agosto.

Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato (e intermittenti) non più in forza, ma che abbiano lavorato per almeno 50 giornate nel 2021, sempre a condizione che non abbiano percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, la domanda deve essere effettuata dai lavoratori e sarà l’INPS a provvedere direttamente al pagamento, ma solo a ottobre 2022.

Nel rinviare alla lettura della circolare per ogni altro chiarimento, si precisa che l’erogazione dell’indennità genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile, le cui istruzioni sono riportate al paragrafo 2, pagina 7 della circolare.

 

» 27.06.2022
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