AssoAmbiente

Circolari

2022/208/SAEC-ALB/PE

Con la Circolare n. 6 del 21 luglio 2022 l’Albo ha provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità del trasporto intermodale dei rifiuti e competenze delle imprese coinvolte. La circolare conferma, come già previsto nella circolare dell’Albo n.1235 del 4 dicembre 2017 (v. circolare associativa n. 217/2017), che “è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto” e quindi al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare differente nella tratta, da quello che ha iniziato il trasporto dei rifiuti.

In sintesi, nell’effettuazione del trasporto intermodale devono essere rispettati i seguenti punti:

a. le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione;

 b. i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;

 c. i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell'ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998”. Quest’ultima circolare nel Ministero recita: “[…] In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento. In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.”

Si rinvia, per quanti interessati, al testo della Circolare dell’Albo riportato in allegato per ulteriori dettagli e si rimane a disposizione per ogni informazione.

» 22.07.2022
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