È illegittima l'adozione di una ordinanza sindacale contingibile e urgente (ex articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000) per l'istituzione di un Centro di raccolta di rifiuti da raccolta differenziata.
Il Tar Campania con la sentenza del 4 luglio 2022, n. 4518 (in allegato) ha bocciato una ordinanza contingibile e urgente, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000 dal Sindaco di un Comune della Regione, per istituire un Centro di raccolta per il conferimento di rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) all’interno di un'area mercatale.
I Giudici hanno contestato che “la disposta istituzione del centro di raccolta dei RAEE era avvenuta senza osservare le modalità previste dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in alternativa, quelle prescritte dagli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, essendosi la resistente amministrazione avvalsa di una mera ordinanzasindacale”.
Sul punto i Giudici concludono che è illegittimo usare lo strumento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente per istituire un Centro di raccolta comunale. L'ordinanza prevista dagli articoli 50 e 54 del 267/2000 è, infatti, uno strumento che va utilizzato solo in casi eccezionali, dovuti alla necessità di intervenire senza indugio per fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti a tutela dell'interesse pubblico e “non è, quindi, legittimo adottare siffatte ordinanze "extra ordinem" — in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi — per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti come quelle connesse al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti.”