Gli agenti di polizia municipale sono legittimati al sequestro di un mezzo per trasporto illecito di rifiuti in quanto competenti, nell'ambito territoriale di appartenenza, all'accertamento di reati di qualsiasi genere.
Questo è quanto stabilisce la Corte di Cassazione che, con Sentenza n. 31930/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal proprietario di un autocarro, oggetto di sequestro probatorio in relazione al reato di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, che contestava la legittimità del sequestro in quanto effettuato da agenti della polizia municipale (il sequestro risultava effettuato mentre si stava compiendo l'attività illecita, in particolare attraverso la demolizione di una lavabiancheria e il trasporto di altri elettrodomestici).
La Corte rileva che “le censure, che contestano la legittimità del sequestro, in quanto effettuato dalla polizia municipale per reati esorbitanti dalla sua competenza, sono manifestamente infondate” e nel confermare la legittimità del provvedimento ablatorio, ricorda che tra le attribuzioni degli agenti di polizia municipale rientra, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, "lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria".
Come precisato dalla giurisprudenza, “in caso di sequestro del corpo del reato o di cose al reato pertinenti, operato, d'iniziativa, da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell'urgenza, che sono i presupposti di legittimità dell'atto compiuto”
Si rinvia alla Sentenza, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.