Il TAR Brescia con Sentenza. n. 780 del 5 agosto 2022 ha definito come la qualificazione di End of Waste (EoW) non dipenda solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no.
La Sentenza riguarda il caso di una società che, a seguito di trattamento rifiuti, produceva EoW e lo commercializzava. Alla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero, tuttavia, parte del materiale già venduto come EoW rimaneva presso il sito di produzione. La Provincia accertava, quindi, il superamento, da parte della società produttrice dell’End of Waste, del quantitativo massimo di rifiuti da trattare e riqualificava il materiale residuo quale rifiuto, ordinando alla società di ripristinare l’area, entro 20 giorni, conferendo a impianti autorizzati di gestione rifiuti il materiale ivi accumulato. Tale indicazione veniva assunta prescindendo dalla titolarità dei beni ma anzi sulla base dell’assunto che la società produttrice dell’materiale EoW non ritirato dall’acquirente doveva essere consapevole degli obblighi che su di essa incombevano e quindi avrebbe dovuto adottare gli accorgimenti necessari per potervi ottemperare avvalendosi, nei rapporti negoziali con i propri aventi causa, degli strumenti che l’ordinamento civile prevede per tali evenienze.
La decisione del Tribunale si fonda sulla definizione di EoW dettata dall’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui, affinché un materiale possa essere qualificato come EoW, anziché come rifiuto, è necessario che soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:
Dalla definizione normativa, secondo il TAR Brescia, emerge con evidenza come “la qualificazione quale EOW non dipenda solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no. Di talché non è detto che un materiale sia EoW per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo, così come – al contrario – sopravvenire, modificando la qualificazione, puramente giuridica, del materiale da rifiuto a EoW”. Ciò vale, in particolare, per la certezza dell’utilizzo del materiale costituente EoW. Non è sufficiente allo scopo l’affermazione generica dell’esistenza di una domanda, occorrendo al riguardo la dimostrazione dell’impiego di quel materiale in uno specifico processo produttivo.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla sentenza TAR Brescia riportata in allegato alla presente.