Una volta avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ex Dlgs 152/2006, la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di concluderlo.
Così si è espresso il Tar della Basilicata con la sentenza n. 603 del 13 settembre 2022, sul silenzio dell'Amministrazione relativo al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis. Dlgs 152/2006 relativa al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione agrivoltaico.
Nel caso di specie la Regione, ricevuta la domanda ha dato formale avvio al procedimento comunicando, come prevede la normativa, a tutti gli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione allegata alla domanda e dando tempo 30 giorni agli Enti stessi per la trasmissione di richieste di eventuali integrazioni ai documenti.
Non avendo poi la Regione, assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dalla richiamata disposizione (art. 27-bis D.Lgs. n. 152/06), è scattata, per i Giudici del Tar la responsabilità dell'Amministrazione che, come previsto dal principio generale ex articolo 2, comma 1, legge 241/1990, una volta avviato un procedimento ha l'obbligo di concluderlo.
Ne consegue, riporta testualmente la Sentenza, “l’obbligo della Regione Basilicata di convocare la conferenza di servizi e porre in essere la conseguente attività istruttoria, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica, con facoltà di delega”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Sentenza allegata.