AssoAmbiente

Circolari

2022/294/SAEC-NOT/LE

Entra in vigore oggi la Legge n. 175 del 17 novembre 2022 di conversione del D.L. n. 144/22, anche noto come decreto “Aiuti ter” recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n. 269 del 17/11/2022).

Il provvedimento di conversione conferma sostanzialmente, rispetto al testo del DL 144/2022 (cfr. circolare Assoambiente n. 252/2022), le importanti misure per le imprese sia in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti (art. 1) sia in materia di procedure autorizzative per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 22).

In particolare, rispetto alle principali disposizioni di interesse del settore, si segnala sinteticamente che la Legge in oggetto conferma:

ART. 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale):

  • il riconoscimento sia alle imprese a forte consumo di energia elettrica (comma 1) e gas naturale (comma 2), sia a quelle non “energivore” (comma 3) e non “gasivore” (comma 4) un credito d’imposta pari, rispettivamente al 40% e al 30 % delle spese sostenute per la componente energetica o di gas acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 qualora il prezzo di riferimento abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
  • che ove l'impresa destinataria dei citati crediti d’imposta si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, quest’ultimo, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia - ove richiesto dal cliente - una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022 (comma 5);
  • che tutti i crediti d'imposta di cui sopra sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 marzo 2023 (comma 6); 
  • che, entro il 16 febbraio 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta disciplinati dal decreto in esame e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (DL Aiuti-bis), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge in oggetto (comma 8);
  • la proroga al 31 marzo 2023, del termine ultimo per utilizzare (in compensazione) i crediti d’imposta riferiti ai consumi energetici del terzo trimestre di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - DL Aiuti-bis (comma 11).
     

ART. 22 (Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio):

  • che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni individuati dal Programma nazionale rifiuti costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (comma 1);
  • che nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) e dal PNRR, qualora l’autorità competente non provveda alla domanda di autorizzazione entro i termini previsti, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegni all’autorità un termine non superiore a 20 giorni (15 giorni nel testo del DL) per provvedere. In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri nominerà un Commissario ad acta al quale attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari (comma 2);
  • l’istituzione presso il MITE, attraverso l’inserimento di un nuovo comma 4-bis nell’art. 206-bis (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti) del D. Lgs 152/06, dell’Organismo di Vigilanza dei consorzi e sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. L’Organismo è composto da due rappresentanti del MITE (uno con funzioni di Presidente), due rappresentanti del MISE, un rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell’Arera e un rappresentante dell’Anci. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, con provvedimento interministeriale, vengono stabilite le modalità di funzionamento dell’Organismo, nonché gli obiettivi specifici.
     

Rimandiamo al testo del provvedimento e ad una sintesi predisposta da Nomos, allegati alla presente, per una più puntuale ed approfondita analisi delle disposizioni da oggi vigenti.

» 18.11.2022
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