“È classificato per uso speciale l’autoveicolo avente carrozzeria, dotata di attrezzature permanentemente installate, idonea al lavaggio e alla disinfestazione dei cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani”. Questo è il contenuto dell’articolo unico del Decreto dirigenziale n. 50 emanato dal Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture il 1° marzo 2023.
In materia si ricorda che l’art. 54 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 285/1992 recante il “Nuovo codice della strada” ha classificato come autoveicoli ad uso speciale “quei veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
Successivamente il comma 2, dell’art. 203, del DPR n.495/92 recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, ha classificato, ai sensi del comma 2 dell’art. 54 del codice della strada, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per usi speciali stabilendo, alla lettera ii), che tra di essi rientrano anche “altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” – Direzione Generale della M.C.T.C”.
Pertanto con il Decreto dirigenziale in allegato il Ministero dei Trasporti ha provveduto ad aggiornare i tipi di carrozzeria che il progresso tecnologico consente di realizzare sugli autoveicoli ad uso speciale ed i loro rimorchi.
In allegato si riporta il Decreto Dirigenziale per ogni approfondimento.