Il 2 marzo scorso il Ministero del Lavoro ha inviato l’allegata comunicazione concernente l’accordo in oggetto.
Nell’informare che è stato avviato l’iter istruttorio finalizzato all’emanazione del decreto di recepimento dell’intesa e della conseguente modifica della disciplina del Fondo, il Ministero comunica di aver richiesto all’INPS non solo un controllo in ordine alla sostenibilità economica del Fondo ma anche di verificare la compatibilità della normativa sui “tetti aziendali” rispetto alla necessità di garantire per legge i trattamenti in materia di assegno di integrazione salariale, sia come importo che come durata.
Come noto, in fatti, ciascuna azienda iscritta al Fondo non può utilizzare per le prestazioni risorse superiori a quanto da essa accantonato virtualmente nel Fondo stesso in termini di versamenti contributivi, ai sensi di legge e dell’articolo 9, sesto comma, dell’Accordo istitutivo del Fondo e di conseguenza dal Decreto del 9 agosto 2019.
Il Ministero riferisce a tale proposito che dall’analisi tecnica effettuata dall’INPS potrebbero risultare criticità nel garantire la prestazione nei casi di imprese fino a cinque dipendenti, cui come noto proprio con l’Accordo del 27 dicembre u.s. si è dato accesso al Fondo, in attuazione del principio di legge.
Al fine quindi di tutelare tali aziende (che comunque, a quanto risulta all’INPS, nel settore dovrebbero essere poco significative in termini quantitativi complessivi) il Ministero propone di inserire nel Decreto che sarà emanato una disposizione “transitoria e progressiva” che possa consentire a tali aziende di derogare al tetto dei contributi versati per l’anno in corso e per i successivi cinque anni attraverso un meccanismo di progressiva riduzione del tetto (vedi in fondo a pagina 2 della comunicazione ministeriale).
In relazione a ciò, il Ministero chiede alle parti sociali eventuali osservazioni a tale proposta, da formularsi entro 30 giorni, con applicazione del meccanismo del silenzio-assenso.