AssoAmbiente

Circolari

2023/102/SAEC-NOT/LE

Pubblicata la Legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.” (G.U. n. 94 del 21 aprile 2023)in vigore dal 22 aprile 2023, ed emanata per favorire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure PNRR in alcuni settori.

Rispetto al decreto legge originario DL 13/2023 (v. circolare associativa n. 52/2023) le principali modifiche di interesse del settore, introdotte nell’esame del provvedimento durante la sua conversione in legge riguardano:

  • l’adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato di specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all’efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell’ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF nell’ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato. Aspetto che vincolerà anche i sistemi di valutazione della performance interni della PA previsti dai rispettivi ordinamenti. Demandato al MEF la definizione entro il 22 maggio 2023 della base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti all’(art. 4-bis);
  • l’incremento delle soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (art. 11 commi 11-bis, 11-ter e 11-quater);
  • la possibilità per l’Agenzia del demanio di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali con le amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, allo scopo di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico (art. 16 comma 3-bis);
  • la previsione, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, che i procedimenti di VIA e AIA (disciplinati rispettivamente dai titoli III e III-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006) siano coordinati, a richiesta del proponente, attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore di cui ne declina anche la composizione (art. 19, comma 1);
  • disposizioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo di infrastrutture idriche e la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR (art. 29);
  • la previsione che il MASE possa avvalersi del GSE per l’espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR mediante la sottoscrizione di appositi accordi (art. 45-bis);
  • disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 47), tra cui la previsione che anche la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse rientri nell’ambito del meccanismo di incentivazione di cui all’articolo 11 del D.Lgs 199/2021 nonché l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), fino al 30 giugno 2024, dei progetti di impianti di energia rinnovabile, nonché dei progetti di stoccaggio dell'energia rinnovabile e dei progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico;
  • al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, il programma predisposto da Terna Spa di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili nonché impianti alimentati da biomassa solida (art. 49-bis);
  • la possibilità di avvio, da parte delle Regioni, di programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di spurgo dei pozzi neri e dei pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia Gps, per un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. L’intervento normativo è stato predisposto allo scopo di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio e viene precisato che le Regioni provvedono all'integrazione dei programmi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui relativi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 52 comma 5-ter).
     

Restano confermate le precedenti disposizioni del DL 13/2023 (v. circolare associativa n. 052/2023) che affidano al MASE il compito di procedere all’emanazione di un decreto (da approvare entro il 18 ottobre 2023), finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo. Nell’iter di conversione è stata introdotta nel provvedimento anche la previsione di ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi

Rispetto agli ordini del giorno esaminati prima del voto finale, si riportano in allegato una selezione sul tema termovalorizzazione (per la riduzione e su Roma): entrambi gli ordini del giorno richiamati hanno ricevuto parere contrario (v. Allegato 2).

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del DL 13/2023 coordinato con la legge di conversione 41/2023 in allegato alla presente (v. Allegato 1).

» 27.04.2023
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