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Circolari

2023/110/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 26 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2023/857 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima e onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e del regolamento (UE) 2018/1999.

Il Regolamento (v. Allegato 1), che entrerà in vigore a partire dal prossimo 16 maggio 2023, stabilisce nuove disposizioni che riguardano i settori non rientranti nel sistema di scambio di emissioni dell’UE (non ETS), tanto che, l’articolo 2, esplicita come la normativa sia applicabile anche al settore dei rifiuti.

Di seguito si riportano le principali modifiche introdotte:

  • innalzamento dell'obiettivo fissato di riduzione delle emissioni, da raggiungersi entro il 2030, che passa dal 30% al 40% rispetto al totale delle emissioni prodotte nel 2005;
  • nuove norme relative alla determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi minimi;
  • applicazione del regolamento alle emissioni di gas a effetto serra generati dalle categorie di fonti ricadenti in IPCC "energia", "processi industriali e uso dei prodotti", "agricoltura" e "rifiuti" determinate ai sensi della legge sul clima UE (regolamento 2018/1999/Ue), escluse quelle risultanti dalle attività di cui all'allegato della direttiva EU-ETS 2003/87/Ce "ma non quelle risultanti dall'attività trasporto marittimo e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva".

Sempre in data 26 aprile 2023 la Commissione europea, con la Decisione 2023/863/UE (v. Allegato 2), ha assegnato delle quote di emissioni aggiuntive ad alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, nei settori non coperti dal sistema ETS, come quello della gestione dei rifiuti. Tali quote sono state messe a disposizione per gli Stati il cui PIL pro capite nel 2013 è stato inferiore alla media dell'Unione e le cui emissioni cumulative di gas a effetto serra dal 2013 al 2020, nei settori sottoposti alla disciplina (non ETS), sono state inferiori alle assegnazioni annuali di emissioni cumulative per gli stessi anni. 

Grazie alla riserva di sicurezza, istituita con il Regolamento 2018/842 e corrispondente a un massimo di 105 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni 2013-2020, gli Stati che hanno soddisfatto le condizioni di cui sopra, hanno ricevuto, in questa prima fase, quote di emissioni che non superano il 20% dell’eccedenza delle assegnazioni che sono state loro fornite in quel periodo. In considerazione di tale calcolo si segnala che all’Italia sono state assegnate 47.793.694 tonnellate di CO2 eq.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si allegano il testo del regolamento e della decisione.

» 02.05.2023
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