Il Tar Sicilia, nella sentenza 4 maggio 2023, n. 1498 ha stabilito che la società che gestisce “in house” il servizio rifiuti, in quanto svolgente attività di pubblico interesse, è da considerarsi “pubblica Amministrazione” obbligata a concedere l'accesso ai documenti ex articolo 25 della Legge 241/1990.
Più in dettaglio i giudici hanno ritenuto illegittimo il rigetto da parte di una società “in house” di gestione del servizio rifiuti della istanza di accesso documentale ai sensi dell’articolo 25, legge 241/1990 (cosiddetto “accesso procedimentale”): una forma di accesso meno invasiva dell’accesso civico ex D.lgs. 33/2013 e dell’accesso all’informazione ambientale ex D.lgs. 195/2005 ma pur sempre un diritto dei soggetti privati all’accesso a documenti in possesso delle Amministrazioni pubbliche, esercitabile a determinate condizioni e limiti.
Nel caso di specie, ricordano i giudici, è irrilevante l'obiezione che la società cui è stato chiesto l’accesso ai documenti sia una società “in house” perché, ricorda il Tar Sicilia, l’articolo 22 comma 1 lettera e) della legge 241/1990 afferma che va considerata “pubblica Amministrazione” il soggetto di diritto pubblico, nonché quello di diritto privato, limitatamente alla sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e l'articolo 177, comma 2, D.lgs. 152/2006 afferma che la gestione dei rifiuti è “attività di pubblico interesse”. Pertanto anche la società “in house” che gestisce il servizio rifiuti deve concedere l'accesso agli atti, nei modi e limiti definiti dalla Legge 241/1990.
Nel far rinvio alla sentenza in oggetto, disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.