AssoAmbiente

Circolari

2023/163/SAEC-EUR/PE

Pubblicata la legge 13 giugno 2023, n. 68 di conversione del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche» (G.U. n. 136 del 13 giugno 2023).

Tra le disposizioni riportate segnaliamo in particolare:

  • nomina di un Commissario straordinario nazionale (art. 3) per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato sino al 31 dicembre 2024;
  • realizzazione, potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche (art. 4);
  • utilizzo del volume degli invasi per il contrasto alla crisi idrica, incluse modifiche alla legge 60/2022 ("SalvaMare") per la gestione periodica del materiale flottante da parte dei gestori degli impianti idroelettrici (art. 5) e semplificazione per installazione impianti fotovoltaici flottanti (art. 4, comma 4 bis);
  • disposizioni per garantire continuità della produzione di energia elettrica durante lo stato di emergenza in relazione al deficit idrico (art. 4bis);
  • raccolta di acque piovane per uso agricolo (art. 6) ove viene precisato che è attività edilizia libera la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato;
  • riutilizzo acque reflue depurate (prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio al 15 aprile 2023) a uso irriguo (art. 7) attraverso rilascio da parte delle Regioni o Provincie autonome di una autorizzazione unica (fino al 31 dicembre 2023); l'autorizzazione è concessa nel rispetto di prescrizioni minime da rispettare e previa predisposizione di un piano di gestione dei rischi;
  • misure sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica (art. 7bis) e manutenzione degli invasi (art. 8);
  • gestione dei fanghi da depurazione (art. 9), che, modificando articolo 127 del D.lgs. n. 152/2006, stabilisce che i fanghi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e "comunque solo" (così la novità del provvedimento in parola) alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione;
  • impianti di desalinizzazione (art. 10) per i quali sono confermate, con qualche modifica, le disposizioni sulla realizzazione di dissalatori senza VIA (sarà sufficiente lo "screening");
  • osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica (art. 11);
  • sanzioni per l’estrazione illecita di acqua e adempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe (art. 12).
     

Inoltre per le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari al superamento delle procedure di infrazione dell'Unione europea sulla depurazione acque viene adottato il procedimento ambientale accelerato ex articolo 27-bis, D.lgs. n. 152/2006.

Si rimanda al testo del provvedimento coordinato con la legge di conversione (v. Allegato 1) e alla nota di sintesi predisposta da NOMOS (v. Allegato 2) per ulteriori dettagli.

» 23.06.2023
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