AssoAmbiente

Circolari

2023/208/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha pubblicato la proposta di modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, riguardante l'aggiornamento del monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra a seguito delle nuove direttive sull’Emission Trading System che intervengono sul settore dei trasporti aerei e marittimi e introducono un nuovo comma relativo agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani

Per quanto d’interesse, la normativa sul sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (Direttiva 2003/87/CE), è stata modificata lo scorso 16 maggio 2023 con la Direttiva 2023/959 la quale dispone che entro il 31 luglio 2026 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla “fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS, anche in vista della loro inclusione a partire dal 2028, e valutando la potenziale necessità di consentire agli Stati membri di non partecipare fino al 31 dicembre 2030” (v. circolare associativa n. 133 del 24 maggio 2023).

A tal proposito si è reso necessario anche rivedere il regolamento di esecuzione contenente le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni al fine di incorporare le norme applicabili agli impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani, nonché per specificare le norme sulla biomassa e il biogas e sul monitoraggio delle emissioni di processo dei materiali carbonati e non carbonati.

Si specifica che gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una potenza termica nominale complessiva superiore a 20 MW sono obbligati dal 1° gennaio 2024 al monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento dei verificatori ai sensi degli articoli 14 e 15 della direttiva ETS. La proposta che aggiorna il regolamento di esecuzione sul tema, include, tra gli altri, i seguenti punti:

  • articolo 68, paragrafo 4 che, modificato, impone agli Stati membri di presentare alla Commissione una relazione annuale verificata sulle emissioni di ciascuno impianto per l'incenerimento dei rifiuti urbani entro il 30 aprile di ogni anno e che, entro il 31 marzo di ogni anno, impone agli operatori di presentare all'autorità competente una relazione sulle emissioni del periodo di riferimento;
  • l’allegato II, sezione 1, la tabella 1, che riguarda la comunicazione da parte degli operatori dei dati sull’attività ed in particolare indica le percentuali di incertezza massima ammissibile di questi ultimi in base ai livelli prestabiliti, include dati sull'incenerimento dei rifiuti urbani che equivalgono a quelli già esistenti per i combustibili solidi, ovvero: ± 7,5 %, ± 5 %, ± 2,5 %, ± 1,5 % rispettivamente per i livelli da 1 a 4;
  • L’allegato IV, sezione 10.A include regole di monitoraggio specifiche per le emissioni dai processi di combustione, che riguardano anche i rifiuti di biomassa;
  • L’allegato V, Tabella 1 stabilisce i requisiti minimi di livello per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani che, ancora una volta, equivalgono a quello esistente per i combustibili solidi (Quantità di combustibile o materiale: 1, Potere calorifico: 2a/2b, Fattore di emissione: 2a/2b, Contenuto di carbonio: n.d., Fattore di ossidazione: 1, Fattore di conversione: n.d.);
  • L’allegato VI, sezione 1, tabella 1 sui fattori di emissione del combustibile relativi al potere calorifico netto (PCI) e al potere calorifico netto per massa di combustibile, include i rifiuti urbani (frazione diversa dalla biomassa) come segue:
  • Fattore di emissione (t CO2/TJ): 91,7;
  • Potere calorifico netto (TJ/Gg): n.d.;
  • Fonte: GL IPCC 2006;
  • L’allegato X, che determina il contenuto minimo delle relazioni annuali, al paragrafo 6, presenta un nuovo punto (h), il quale introduce l’obbligo per gli impianti di incenerimento di fornire i codici dei rifiuti trattati (e non i numeri delle autorizzazioni che a volte potrebbero non esistere).
     

La bozza della Commissione è aperta alla consultazione pubblica fino al prossimo 23 agosto 2023. Si ricorda che, essendo un regolamento di esecuzione, il Parlamento non ha poteri a riguardo e che la Commissione presenterà anche un progetto per l’approvazione da parte dei rappresentanti degli Stati membri facenti parte del Comitato sui cambiamenti climatici.

Invitiamo quanti interessati a fornire un proprio feedback, entro il prossimo 3 agosto 2023, alla D.ssa Giulia Fano (e-mail: g.fano@fise.org), al fine poter contribuire a definire con FEAD un documento di posizione da inviare alla Commissione europea.

Rimandiamo alla bozza del regolamento in allegato per ulteriori dettagli.

» 01.08.2023
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