AssoAmbiente

Circolari

2023/210/SAEC-NOT/LE

Pubblicata la Legge n. 100 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (G.U. n. 177 del 31 luglio 2023) che contiene i primi provvedimenti necessari per affrontare l’emergenza causata dalla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana a partire dal 1° maggio scorso. 

La Legge si compone di:

  • Capo I “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;
  • Capo I-bis “Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamita'”;
  • Capo I-ter “Misure per la ricostruzione” che comprende:
    • Sezione I “RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI”;
    • Sezione II “RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI”;
  • Capo I-quater “Misure per la tutela ambientale”;
  • Capo I-quinquies “Recupero della capacità produttiva e disposizioni finali;
  • Capo II “Disposizioni finali e transitorie”;
  • Allegato I recante l’indicazione dei territori della regione Emilia Romagna cui si riferiscono le disposizioni di Legge;
  • Allegato I-bis recante le somme disponibili del Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1.05.2023.

Per quanto riguarda le principali misure di interesse delle imprese associate, presenti nella Legge di conversione, si segnalano:

  • la conferma della sospensione dei termini tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato I annesso al decreto. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 (art. 1, comma 1, 2 e 7);
  • la conferma della proroga dei termini per sostenere le spese relative ad interventi agevolati al 110% (c.d. Superbonus), fino al 31 dicembre 2023 (art. 1 comma 10);
  • la conferma della sospensione dei termini di pagamento della fatture di energia, servizio idrico e rifiuti con la previsione che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplini le modalità per la sospensione temporanea (per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023) dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento (nonché dei termini di pagamento delle rate ovvero degli importi sospesi e non pagati) relativi agli importi che le utenze dei territori colpiti dall’alluvione devono corrispondere alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas, nonché ai gestori del servizio idrico e agli esercenti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. L’ARERA stabilirà, altresì, le corrispondenti misure di compensazione economica a favore delle imprese fornitrici dei suddetti servizi (art. 1, comma 12);
  • l’introduzione di una nuova previsione secondo cui nei territori dei Comuni di cui all’allegato I, colpiti dall’alluvione, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività economiche di cui all’allegato I del regolamento di cui al DPR 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 settembre 2023 (art. 4, comma 1-ter);
  • l’introduzione di una nuova previsione che sospende l’applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici relativamente alle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali, per il periodo dal 1° maggio 2023 fino al loro ripristino, e comunque non oltre il 1° maggio 2024 (art. 4-bis);
  • l’introduzione di un nuovo articolo 4-ter recante “Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali” che si propone di consentire il risanamento e il successivo ripristino degli impianti e delle infrastrutture gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali. A tale scopo si prevede la “sospensione dell’applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse ai medesimi eventi, contenute nei provvedimenti ambientali rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattuordecies, 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei provvedimenti rilasciati ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche nonche' nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.” (art. 4-ter);
  • la conferma del potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI fino al 31 dicembre 2023, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1 (art. 9);
  • l’introduzione di un nuovo articolo 17-bis recante la previsione di specifiche misure (da applicarsi nel periodo 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024) in materia di prevenzione degli incendi a sostegno delle attività economiche insediate nei territori dei Comuni di cui all'allegato I annesso al decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio sono stati danneggiati dall’alluvione;
  • l’introduzione di un nuovo articolo 20-decies recante “Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali” che conferisce al Commissario straordinario, una volta acquisita l’intesa con le Regioni interessante, il potere di approvare un piano per la gestione dei materiali derivanti dall’evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto del decreto. Il piano è redatto allo scopo di fornire gli strumenti tecnici per la migliore gestione dei materiali, individuare risorse occorrenti e coordinare le attività da porre in essere per la più celere rimozione degli stessi, limitando il volume dei rifiuti e recuperando i materiali che possono essere impiegati come nuova materia prima. Nello specifico l’articolo prevede, tra l’altro:
    • al comma 3, in deroga all’art. 184 del D.lgs. n. 152/2006 che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati, oppure dall’abbattimento e demolizione degli edifici pericolanti, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alla fase di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali o i siti di deposito temporanei, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei seguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il Comune di origine dei materiali stessi;
    • al comma 5 che la raccolta dei materiali insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto ai centri di raccolta, sia operata a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto inoltre a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico (stesse disposizioni si applicano anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza);
    • al comma 7 che i presidenti delle regioni interessate possono autorizzare l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006;
    • al comma 8 che i gestori dei centri di raccolta procedano allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurino la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti, altresì, a fornire il personale di servizio per eseguire, la separazione e cernita dal rifiuto delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
    • al comma 9 che al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati possono essere conferiti negli impianti autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi;
    • al comma 11 che ai materiali derivanti dall’evento calamitoso contenenti amianto è attribuito il codice EER 17.06.05 e l’intervento di bonifica viene effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99.

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del DL 61/2023 coordinato con la legge di conversione n. 100/2023 in allegato alla presente.

» 01.08.2023
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