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2023/212/SAEC-NOT/NA

Pubblicato il nuovo Regolamento UE 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (GUUE n. 191 del 28.07.2023) che modifica la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti ed abroga la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti da questi generati. Il Regolamento entrerà in vigore il 17 agosto 2023, ma sarà applicato a partire dal 18 febbraio 2024 (si veda anche la precedente Circolare Associativa n. 151/2023).

Il Regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

La nuova normativa europea si applica a tutte le categorie di batterie: batterie portatili; batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli); batterie per mezzi di trasporto leggeri; quelle per o veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

Tra principali misure introdotte, segnaliamo in particolare che il Regolamento europeo prevede:

  • una dichiarazione e un’etichetta obbligatori sull’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) (ad esempio per scooter elettrici e biciclette) e le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2kWh;
  • la progettazione di batterie portatili negli apparecchi in modo tale che i consumatori possano rimuoverle e sostituirle facilmente;
  • un passaporto batteria digitale per batterie LMT, batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh e batterie EV (art. 77);
  • una politica di due diligence per tutti gli operatori economici, ad eccezione delle PMI;
  • obiettivi più ambiziosi per la raccolta dei rifiuti: 
    • per le batterie portatili: 45% entro il 2023, 63% entro il 2027 e 73% entro il 2030; 
    • per le batterie per LMT: 51% entro il 2028 e 61% entro il 2031 (art. 69);
  • livelli minimi di materiali recuperati dai rifiuti di batterie: 
    • litio: 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; 
    • cobalto, rame, piombo e nichel: 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031 (Allegato XII);
  • livelli minimi di contenuto riciclato dai rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove: 
    • otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento: 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel; 
    • 13 anni dopo l’entrata in vigore: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel (art. 8).

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, salvo le diverse scadenze richiamate:

  • l’articolo 11 (Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri) si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2027;
  • l’articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità delle batterie) e il capo VI (Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi VII e VIII) si applicheranno a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applicherà a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
  • il capo VIII (Gestione dei rifiuti di batterie) si applicherà a decorrere dal 18 agosto 2025 con i nuovi obblighi per: 
    • produttori di rifiuti;
    • distributori di rifiuti;
    • utilizzatori finali;
    • titolari impianti di trattamento.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si rimanda alla nota associativa di approfondimento, in allegato alla presente, per ulteriori informazioni.

» 02.08.2023
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