AssoAmbiente

Circolari

2023/221/SAEC-SUO/PE

Lo scorso 5 luglio la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva (v. allegato, disponibile solo in inglese) sul monitoraggio e resilienza del suolo, che definisce il quadro giuridico per contribuire al raggiungimento della salubrità dei suoli entro il 2050.

A tal fine, la proposta prevede:

  • la definizione di un quadro di monitoraggio per tutti i suoli dell'UE;
  • un invito a rendere comune in UE la gestione sostenibile del suolo;
  • un obbligo per gli Stati UE per definire le pratiche sostenibili/vietate;
  • un obbligo per gli Stati UE per identificare i siti potenzialmente contaminati, di indagare su di essi e di far fronte ai rischi inaccettabili.

Secondo la Commissione oltre il 60% dei suoli europei è insalubre e i dati scientifici dimostrano un ulteriore degrado. L'iniziativa mira quindi ad affrontare le principali minacce per il suolo nell'UE, come l'erosione, le inondazioni e gli smottamenti, la perdita di materia organica del suolo, la salinizzazione, la contaminazione, la compattazione, l'impermeabilizzazione, nonché la perdita di biodiversità del suolo.

In sintesi la proposta si articola nei seguenti articoli:

Art. 1 - stabilisce l'obiettivo generale della direttiva, che consiste nell'istituire un quadro coerente di monitoraggio del suolo che fornisca dati sulla salute del suolo in tutti gli Stati membri eche garantisca che i suoli dell'UE siano in condizioni sane e più resilienti entro il 2050; 

Art. 2 - stabilisce l'ambito di applicazione della direttiva (tutto il suolo dell'UE);

Art. 3 - fornisce le definizioni;

Artt. 4 e 5 - stabiliscono i requisiti di governance. L'art. 4 stabilisce che gli Stati membri devonoistituire distretti pedologici in tutto il loro territorio per gestire i suoli e i requisiti della direttiva e l'art. 5 prevede che gli Stati membri nominino le autorità incaricate diadempiere agli obblighi previsti dalla direttiva;

Art. 6 - descrive il quadro generale di monitoraggio basato sui distretti pedologici, per garantire che la salute del suolo sia monitorata regolarmente. Descrive inoltre le modalità con cui la Commissione può sostenere gli Stati membri in materia di monitoraggio della salute del suolo;

Art. 7 - stabilisce i criteri (alcuni saranno definiti dagli Stati membri) per il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo;

Art. 8 - stabilisce che gli Stati membri devono effettuare misurazioni regolari del suolo, incluse metodologie per identificare i punti di campionamento;

Art. 9 – prevede misure periodiche del suolo;

Art. 10 - stabilisce i principi di gestione sostenibile del suolo;

Art. 11 - stabilisce i principi di mitigazione che gli Stati membri devono seguire in caso di occupazione del suolo;

Art. 12 - stabilisce l'obbligo generale di adottare un approccio basato sul rischio per l'identificazione e l'indagine dei siti potenzialmente contaminati e per la gestione dei siti contaminati;

Art. 13 - richiede identificazione di tutti i siti potenzialmente contaminati e art. 14 l’indagine sui questi siti per accertare la presenza di contaminazione;

Art. 15 – riporta gli obblighi relativi alla gestione dei siti contaminati;

Art. 16 - impone agli Stati membri di redigere un registro dei siti contaminati e dei siti potenzialmente contaminati. L'articolo stabilisce che il registro deve contenere le informazioni di cui all'Allegato VII e che deve essere accessibile al pubblico e aggiornato;

Art. 17 - contiene disposizioni relative al finanziamento dell'UE;

Art. 18 - contiene gli obblighi di comunicazione. Esso stabilisce che gli Stati membri devono trasmettere regolarmente alla Commissione dati e informazioni in formato elettronico;

Art. 19 - prevede l'accesso alle informazioni al pubblico per aumentare la trasparenza.

Art. 20 - stabilisce le condizioni per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

Art. 21 - stabilisce le condizioni per l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione (procedura di comitato).

Art. 22 - contiene i requisiti per l'accesso alla giustizia.

Art. 23 - impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci,proporzionate e dissuasive;

Art. 24 - prevede una valutazione della direttiva;

Art. 25 - contiene i requisiti per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale;

Art. 26 - entrata in vigore della direttiva:

Art. 27 - specifica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Considerata l’importanza di tale proposta, che dopo anni riprova a portare in Europa una norma a tutela del suolo, siamo a chiedere Vostri riscontri entro il 1° settembre p.v. al fine di definire una posizione associativa anche per il successivo confronto con FEAD.

» 04.08.2023
Documenti allegati

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