In risposta all’interpello del 3 gennaio 2024, n. 1032 presentato dalla la Provincia di Barletta-Andria-Trani circa l’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il D.lgs. n. 121/2020, il MASE ha chiarito che la modifica della copertura finale di una discarica già esistente può essere realizzata anche secondo i nuovi criteri costruttivi post 2020.
L’interpello riguarda l’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi delle discariche di rifiuti contenuti nel D.lgs. n. 121/2020 con riferimento a un intervento di sopraelevazione dei lotti di smaltimento esistenti di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per il quale è in corso una procedura autorizzativa ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 di competenza dello stesso Ente. In particolare, viene chiesto:
Per quanto riguarda il "lotto di discarica", il MASE ha chiarito che si intende "una parte della discarica identificata nel progetto e nell'autorizzazione che risponde ai requisiti tecnici indicati dalla norma che permettono di monitorarne la tenuta fisica e idraulica". Un nuovo lotto quindi è un settore dell'impianto fisicamente e idraulicamente separato dagli altri che non risulta essere già stato oggetto di rilascio di autorizzazione alla costruzione o all'esercizio.
Per quanto riguarda invece l'applicazione dei nuovi criteri costruttivi (post modifiche del 2020), visto che la normativa non dice nulla sulle discariche esistenti già autorizzate, il Ministero, come già affermato altre volte (vedi risposta ad interpello 8 febbraio 2022, prot. n. 14980), ribadisce che non esiste un obbligo di adeguamento ma "è rimesso alla discrezionalità del gestore dell'impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata", oppure presentare all'Autorità competente una nuova proposta di modifica della copertura finale in linea con i nuovi criteri costruttivi e a patto che rispetti la normativa sulle discariche e che siano garantitela tutela dell'ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia all’istanza di interpello (il relativo allegato) e la risposta del MASE.