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Circolari

2024/061/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 6 marzo 2024, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024, sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (c.d. divieto di greenwashing).

Si ricorda che la nuova norma modifica la Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, ampliando il campo di applicazione attraverso l’inclusione del divieto per le imprese di utilizzare strategie di comunicazione che prevedono dichiarazioni ambientali ingannevoli o generiche e pratiche ingannevoli sulla durata prevista di un prodotto, inserendo inoltre disposizioni riguardanti l’etichettatura armonizzata e il monitoraggio (v. circolare associativa n. 241 del 22 settembre 2023).

Tra le modifiche introdotte dalla Direttiva evidenziamo in particolare che:

  • le caratteristiche ambientali e sociali e gli aspetti relativi alla circolarità devono essere aggiunte all’elenco delle caratteristiche principali di un prodotto;
  • rispetto alle asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, che fanno spesso riferimento alle prestazioni future vengono vietate quelle che, in base a una valutazione caso per caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall’operatore economico, e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine. Vietata anche l’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell’attività dell’operatore economico;
  • le asserzioni basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sostengono che un prodotto, sia esso un bene o un servizio, ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra saranno consentite solo se si basano sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto.

La direttiva entrerà in vigore il prossimo 26 marzo 2024. Le disposizioni riportate nella direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 27 marzo 2026 e dovranno essere applicate dal 27 settembre 2026.

Per qualsiasi ulteriore dettaglio, si rimanda al testo della norma in allegato.

» 06.03.2024
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