AssoAmbiente

Circolari

2024/071/SA-LAV/MI

Dopo un iter lungo e complesso, il Ministero del Lavoro ha finalmente pubblicato in uno specifico Decreto l’aggiornamento dei costi del lavoro derivanti dall’applicazione dell’Accordo con cui il 18 maggio 2022 si sono rinnovati il CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016 e il CCNL Utilitalia 10 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del nuovo “Codice degli Appalti” (decreto legislativo n. 36/2023).

Per la prima volta nel settore dell’igiene ambientale non sono quindi stati pubblicati due distinti Decreti con le relative tabelle, ma un unico provvedimento con la tabella unificata, che tiene conto anche delle differenze residue tra i due CCNL, sia pure ormai sostanzialmente irrilevanti rispetto ai costi complessivi.

Le tabelle coprono l’intera vigenza del CCNL 18 maggio 2022, in sei periodi distinti (luglio 2022, gennaio 2023, luglio 2023, ottobre 2023, gennaio 2024, luglio 2024), relativi ciascuno all’erogazione di un aumento dei minimi retributivi ovvero delle contribuzioni al Fondo Previambiente o al Fondo FASDA.

Rispetto alle precedenti tabelle relative al CCNL 6 dicembre 2016 (pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 70 dell’1 agosto 2017) le principali differenze sono le seguenti.

  • Importo fisso convenzionale:

sono importi erogati distintamente in ciascun CCNL: nel caso del CCNL Assoambiente sono elementi “ad personam” legati ad al CCNL 30.4.2003 mentre per il CCNL Utilitalia sono EDR ex festività. 

Le aziende che applicano il CCNL Assoambiente sono tenute ad erogare l’importo alle condizioni spettanti e non l’elemento previsto nel CCNL Utilitalia, e viceversa. 

Nella tabella è riportato, per ciascun livello, l’importo maggiore dei due.

  • Indennità convenzionale:

analogamente a quanto sopra, detto importo corrisponde, nel caso del CCNL Assoambiente, all’indennità lavaggio indumenti mentre per il CCNL Utilitalia trattasi della festività cadente di sabato, retribuita per i lavoratori in forza a una certa data.

È comunque opportuno precisare che tali voci “convenzionali” determinano una differenza di costo per il livello 3A dello 0,1% circa tra i due CCNL.

  • Fondazione Rubes Triva: trattasi come ormai noto dell’ente bilaterale che si occupa di salute e sicurezza nel settore, la contribuzione corrisponde a € 1 mensili per ciascun dipendente nel 2024, e a € 2 mensili a partire dal 2025 per le aziende che applicano il CCNL Assoambiente (vedi da ultimo la circolare n. 62/2024 del 14 marzo u.s.).
  • Buoni carburante: è la forma privilegiata dalle Parti stipulanti nell’Accordo del 18 maggio 2022 per remunerare i mesi di vacanza contrattuale. La quota è stata spalmata per la residua vigenza del CCNL, analogamente a quanto normalmente fatto anche per le somme una tantum.
  • Costi sicurezza: i costi previsti dall’articolo 66, lettera “d” del CCNL 6.12.2016 sono stati assorbiti in una voce complessiva, recante una stima legata agli adempimenti in materia di salute e sicurezza, derivante da una indagine effettuata con aziende di diverse Associazioni imprenditoriali di settore.

La cifra pari  € 708 all’anno risulta più alta di circa l’11% rispetto alle due voci precedenti.

  • Ore annue mediamente lavorate: rispetto alle previgenti tabelle, le ore passano da 1641 a 1612 con una diminuzione di 29 ore, riconducibile al computo di 34 ore di ROL dovute all’aumento dell’orario di lavoro dei CCNL del 2016 (rimangono 30 ore per le aziende che applicano il CCNL Assoambiente ma nella tabella si computano il valore più alto) e all’aumento delle ore medie di congedo per nascita del figlio, notevolmente aumentate di recente per disposizioni legislative.

 

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Rispetto ai costi precedenti, e quindi alle Tabelle Ministeriali precedenti, in vigore da marzo 2019 a giugno 2022, l’aumento del costo orario del lavoratore inquadrato al livello 3A è pari al 4,88% da luglio 2022 e all’ 8,28% a regime (luglio 2024 su marzo 2019).

» 21.03.2024
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