Dopo un iter lungo e complesso, il Ministero del Lavoro ha finalmente pubblicato in uno specifico Decreto l’aggiornamento dei costi del lavoro derivanti dall’applicazione dell’Accordo con cui il 18 maggio 2022 si sono rinnovati il CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016 e il CCNL Utilitalia 10 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del nuovo “Codice degli Appalti” (decreto legislativo n. 36/2023).
Per la prima volta nel settore dell’igiene ambientale non sono quindi stati pubblicati due distinti Decreti con le relative tabelle, ma un unico provvedimento con la tabella unificata, che tiene conto anche delle differenze residue tra i due CCNL, sia pure ormai sostanzialmente irrilevanti rispetto ai costi complessivi.
Le tabelle coprono l’intera vigenza del CCNL 18 maggio 2022, in sei periodi distinti (luglio 2022, gennaio 2023, luglio 2023, ottobre 2023, gennaio 2024, luglio 2024), relativi ciascuno all’erogazione di un aumento dei minimi retributivi ovvero delle contribuzioni al Fondo Previambiente o al Fondo FASDA.
Rispetto alle precedenti tabelle relative al CCNL 6 dicembre 2016 (pubblicate con il Decreto Direttoriale n. 70 dell’1 agosto 2017) le principali differenze sono le seguenti.
sono importi erogati distintamente in ciascun CCNL: nel caso del CCNL Assoambiente sono elementi “ad personam” legati ad al CCNL 30.4.2003 mentre per il CCNL Utilitalia sono EDR ex festività.
Le aziende che applicano il CCNL Assoambiente sono tenute ad erogare l’importo alle condizioni spettanti e non l’elemento previsto nel CCNL Utilitalia, e viceversa.
Nella tabella è riportato, per ciascun livello, l’importo maggiore dei due.
analogamente a quanto sopra, detto importo corrisponde, nel caso del CCNL Assoambiente, all’indennità lavaggio indumenti mentre per il CCNL Utilitalia trattasi della festività cadente di sabato, retribuita per i lavoratori in forza a una certa data.
È comunque opportuno precisare che tali voci “convenzionali” determinano una differenza di costo per il livello 3A dello 0,1% circa tra i due CCNL.
La cifra pari € 708 all’anno risulta più alta di circa l’11% rispetto alle due voci precedenti.
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Rispetto ai costi precedenti, e quindi alle Tabelle Ministeriali precedenti, in vigore da marzo 2019 a giugno 2022, l’aumento del costo orario del lavoratore inquadrato al livello 3A è pari al 4,88% da luglio 2022 e all’ 8,28% a regime (luglio 2024 su marzo 2019).