AssoAmbiente

Circolari

2024/084/SAEC-GIU/PE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito indicazione in merito a interpello ex art. 3-septies del D. Lgs n. 152/2006 relativo alla gestione del percolato prodotto dalle discariche rendendo noto il parere fornito dalla Commissione Europea (parere Ref. ARES (2023)8588800 del 14 dicembre 2023) che, pur con riserva dell'interpretazione della Corte di Giustizia - la quale è l'unica a poter fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti emanati dal Consiglio e dal Parlamento – ha precisato che “la Direttiva non vieta esplicitamente la reintroduzione del colaticcio nel corpo dei rifiuti. Tuttavia, il suo articolo 5, paragrafo 3, lettera a) esclude la possibilità per gli Stati Membri di ammettere in discarica i rifiuti liquidi. Pertanto, qualsiasi scenario di reintroduzione del colaticcio nel corpo della discarica deve considerare il colaticcio come tale e non come rifiuto”.

Il MASE aveva rivolto alla Commissione europea un quesito relativo ai seguenti temi:

  1. è possibile gestire il percolato prodotto dalle discariche mediante il ricircolo dello stesso sul corpo rifiuti?
  2. è possibile prevedere la reimmissione diretta nel corpo della discarica del concentrato ottenuto dal trattamento di filtrazione del percolato o se è necessaria, prima della reimmissione, la caratterizzazione di base nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti per la specifica categoria di discarica del rifiuto ottenuto dal trattamento di filtrazione?

La Commissione ha evidenziato l’impossibilità di rispondere con precisione ai quesiti del MASE per mancanza di informazioni specifiche sulle discariche interessate (numero, tipo di rifiuti trattati, anzianità e ubicazione), né sul tipo di trattamento a cui sarà sottoposto il percolato.

In materia, comunque, alla luce di quanto disposto all’Allegato I (2. Controllo delle acque e gestione del colaticcio e 3. Protezione del terreno e delle acque) e all’Allegato III (3. Dati sulle emissioni: controllo delle acque, del colaticcio e dei gas) della Direttiva 1999/31/CE sulle discariche, la Commissione ha raccomandato che, “alla luce dei requisiti legali e sulla base del principio di precauzione, che per ogni discarica, dopo uno studio approfondito delle sue caratteristiche specifiche, le autorità italiane richiedano, tramite l’autorizzazione della discarica, che il percolato, se reintrodotto nel corpo della discarica, venga preventivamente trattato per filtrare, come minimo, metalli pesanti, sali e azoto. In questi casi, i servizi della Commissione confidano che le autorità competenti garantiranno che il volume e la composizione del percolato e il comportamento di assestamento del livello del corpo della discarica (allegato III, punto 5.2 della Direttiva sulle discariche) siano debitamente controllati e monitorati in linea con l'articolo 12 (a) e l'articolo 13 (d) della Direttiva per quanto riguarda rispettivamente la fase operativa e quella successiva alla chiusura”.

Alla luce della risposta fornita dalla Commissione, il MASE ha quindi concluso che spetta quindi “alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto una specifica responsabilità in termini di valutazione, sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del percolato e fisico-meccaniche dell’impianto, della possibilità di effettuare l’operazione di ricircolo nonché di prescrizioni operative relative al monitoraggio e controllo delle operazioni eventualmente autorizzate. Alla luce di quanto indicato si ritiene, pertanto, che i titoli autorizzativi degli impianti di smaltimento dei rifiuti, come anche stabilito dall’art. 29-octies, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 152/2006, debbano risultare armonizzati alle vigenti disposizioni normative”. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito inviato dal MASE alla Commissione (disponibile qui), al parere fornito dalla Commissione Europea (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).

» 27.03.2024

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