Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, la Provincia di Viterbo ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale in merito alla possibilità di autorizzare un riavvio a messa in riserva (operazione R13), invece che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento in R12 (“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”).
Con riferimento al quesito posto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sulla scorta delle definizioni contenute nella normativa di riferimento rappresentata dal D.lgs. n. 152/2006 risponde che, con riferimento al codice R12, di cui all’allegato C alla parte IV del citato provvedimento, definito come “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” è da tenere in considerazione la presenza di una nota (7), associata a tale definizione, che ne consente l’utilizzo a determinate condizioni, vale a dire “in mancanza di un altro codice R appropriato”, rappresentando lo stesso codice R12 un codice residuale.
Il Ministero aggiunge altresì che la possibilità di attribuire il codice R12 ad una operazione di recupero dipende anche dalla successiva destinazione dei rifiuti, oggetto di trattamento, a una delle operazioni contraddistinte dai codici da R1 a R11, escludendo di fatto la messa in riserva di rifiuti in R13.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito della Provincia disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.