I reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimento non sono soggetti alla disciplina delle acque ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 152/2006 ma sono rifiuti assoggettati alla Parte IV dello stesso decreto.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza del 15 febbraio 2024, n. 6832 richiamando la distinzione tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido.
“Si generano acque reflue di scarico soggette alla disciplina "acque" solo in presenza di uno scarico cosiddetto “diretto”, mentre si generano rifiuti liquidi, soggetti alla disciplina della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, solo in presenza di uno scarico qualificato come “indiretto” ovvero quando c'è un'interruzione tra il momento di produzione del liquido e lo sversamento nel corpo recettore.
Nel caso di specie, venendo meno il requisito dell'assenza di "soluzione di continuità", i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della Parte IV del Dlgs n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi che sono direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria.
Pertanto, conclude la Corte, una loro gestione non autorizzata è punita ai sensi dell'articolo 256, D.lgs. n. 152/2006 quale gestione illecita di rifiuti.