La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11617 del 20 marzo 2024, ha stabilito, esaminando gli articoli 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” e 193 “Trasporto dei rifiuti” del D.Lgs. n. 152/2006, che i soggetti che operano nella gestione dei rifiuti sono responsabili sia della regolarità delle operazioni svolte direttamente, sia della regolarità delle operazioni svolte da altri soggetti della filiera direttamente coinvolti.
In particolare i controlli dovranno riguardare quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore attraverso la verifica della regolarità/completezza dei formulari e del possesso delle prescritte autorizzazioni.
La sentenza inoltre stabilisce che, nel caso di confisca del profitto del reato (nel caso della sentenza trattasi di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti), tale profitto non può essere ricondotto alla nozione di "utile netto". La confisca infatti ha lo scopo di riequilibrare lo status quo precedente la commissione del reato, pertanto va riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato. Infine, nei reati plurisoggettivi, vale il principio solidaristico per cui se non è possibile individuare "la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo deve essere disposto per l'intero importo del profitto nei confronti di ciascuno".
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.