Nel fare seguito alla circolare n. 50/2024 del 28 febbraio u.s. si informa che il 28 marzo l’INPS ha emanato il Messaggio in oggetto, con cui sono illustrate le modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative della Naspi.
La circolare citata recava la lettera con cui le Parti Istitutive del Fondo, sia sindacali che imprenditoriali, sollecitavano la Direzione Generale dell’INPS ad emanare le istruzioni relative all’attuazione della prestazione, considerando ormai che l’Istituto aveva reso note le istruzioni per il versamento dei “contributi aggiuntivi” al Fondo di Solidarietà.
Il sollecito sembra essere stato determinante, considerando che il 28 marzo l’INPS ha pubblicato quanto richiesto.
È quindi ora possibile per le aziende iscritte al Fondo utilizzare le “prestazioni integrative della NASPI“ previste nell’Accordo sindacale istitutivo del Fondo nonché nel relativo Decreto Interministeriale che ha recepito l’Accordo stesso (vedi Articolo 6, comma 1, lettera “b” e Articolo 9, comma 5, dell’Accordo 18/7/2018 come modificato il 27/12/2022– cfr. circolare Assoambiente n. 1/2023 del 3/1/2023 e circolare Assoambiente n. 273/2023 del 24/10/2023).
Le modalità attuative sono previste nel Messaggio n. 1281/2024: si ricorda che la prestazione, di concreto interesse per le aziende poiché potrebbe incentivare alcune uscite, prevede la possibilità di integrare, in termini di importo o di durata, l’indennità di disoccupazione prevista dalla legge in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro.
Le aziende interessate devono presentare apposita domanda al Comitato Amministratore del Fondo, esclusivamente per via telematica attraverso la struttura territorialmente competente dell’INPS; nel Paragrafo 3 del Messaggio sono riportate le modalità nel dettaglio.