Il Tar Lazio con la sentenza 11 aprile 2024, n. 7000 ha deciso che se la normativa regionale (in questo caso del Lazio) e il connesso Piano regionale rifiuti vietano la realizzazione di impianti di incenerimento quando il fabbisogno regionale è soddisfatto, è possibile negare nuove autorizzazioni.
Secondo i giudici il progetto presentato dalla ricorrente - relativo ad impianto per il recupero energetico alimentato attraverso la combustione di rifiuti speciali non pericolosi a Tarquinia - non solo non aveva superato il giudizio di compatibilità ambientale (vedasi i pareri negativi rilasciati in conferenza dalle Amministrazioni partecipanti), ma era stato altresì ritenuto soggetto ai divieti di installazione di nuovi impianti di incenerimento e di coincenerimento di cui all’art. 15 comma 1 bis della Legge regionale del Lazio n. 27/1998, in ragione della non compatibilità dello stesso con le previsioni del Piano regionale di Gestione dei rifiuti del 2020, che postula la sufficienza, per il periodo di vigenza del Piano e in riferimento al fabbisogno ivi indicato, dell’esistente impianto di San Vittore, avente una capacità pari a 400.000 tonnellate.
Il divieto regionale, precisano poi i Giudici laziali, nel suo significato letterale, si riferisce a tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento, indipendentemente, dalla tipologia di rifiuto utilizzato (urbani o speciali non pericolosi) con lo scopo di coordinamento dell’impiantistica con la pianificazione regionale nella gestione dei rifiuti fissata dal Piano rifiuti approvato con Dcr 5 agosto 2020, n. 4.
Pertanto per i giudici, nel caso di specie, poiché un impianto già esistente soddisfa il fabbisogno regionale, non sono necessarie nuove installazioni.
Rimandiamo alla sentenza, allegata alla presente, per ulteriori dettagli.