Il Tar Lombardia, con la sentenza 24 luglio 2024 n. 2302, si è espresso in materia di qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. In particolare la sentenza riguardava un provvedimento del Sindaco di un Comune di Albosaggia che, ai sensi dell'articolo 192 (“Divieto di abbandono”) del D.lgs. n. 152/2006, ordinava all'impresa di rimuovere dal terreno in cui venivano deposte le terre e rocce da scavo in quanto considerate "rifiuti abbandonati”.
Nella sentenza i giudici evidenziano che per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, evitando gli obblighi in materia di rifiuti, è necessario che l'impresa presenti al Comune e all’ARPA competenti il Piano o la dichiarazione di utilizzo ai sensi del Dpr 120/2017 costituito dal regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Inoltre affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4 del Dpr 120/2017, occorre rispettare alcune condizioni la cui sussistenza è attestata dalla trasmissione del Piano di utilizzo o della dichiarazione di utilizzo nel caso di cantieri di piccole dimensioni. La qualifica come sottoprodotto e non come rifiuto consente l'accumulo del materiale presso il terreno di proprietà dell'impresa come materiale da poter poi utilizzare presso il cantiere edile.
Nel caso oggetto della pronuncia del Tar, il Comune lamentava di non avere mai ricevuto la prevista documentazione per la gestione dei materiali come sottoprodotti mentre l'impresa è riuscita a dimostrare la corretta consegna dei documenti. I Giudici hanno annullato l'ordinanza comunale.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.