AssoAmbiente

Circolari

2024/219/SAEC-GIU/LE

Il Legislatore considera il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni secondo le quali il provvedimento di VIA ha efficacia quinquennale mentre il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha un limite di efficacia temporale.

Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 0136902 del 23 luglio 2024 all’interpello promosso dall’Assessorato Ambiente della Regione siciliana avente ad oggetto la richiesta di espressione di un parere concernente il termine di validità dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Secondo il Ministero il Legislatore mostra chiaramente di ritenere distinti i due procedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (cd. screening, definito dall’art 5, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 152/2006) e quello di valutazione di impatto ambientale (cd. VIA definita all’art. 5, comma l, lett. b), del medesimo provvedimento) la cui diversità viene anche rimarcata dalla presenza di norme distinte per le due fattispecie poiché l’art. 19 D.lgs. n. 152/2006 disciplina il "procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA" mentre l’art. 23 dello stesso provvedimento disciplina la “VIA”.

Il Legislatore, pertanto, mostra espressamente di considerare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed il procedimento di VIA come due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti e tale autonomia la si rinviene anche nella disciplina dell'efficacia intertemporale delle disposizioni in tema di efficacia quinquennale del provvedimento di VIA. 

Pertanto, conclude il Ministero dell’Ambiente, “in applicazione del criterio generale che impone nell’interpretazione della norma di non attribuire alla medesima un significato diverso rispetto a quello proprio delle parole e dall’intenzione del legislatore, si rileva che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non abbia un limite di efficacia temporale”

Relativamente al termine di validità al provvedimento di esclusione dalla VIA, il Ministero dell’Ambiente rammenta inoltre che in materia di VIA le Regioni hanno la possibilità di adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà delle scelte regolatorie. Il Codice dell'Ambiente infatti all'art. 7 bis, comma 8, prevede: “gli enti regionali possono disciplinare, con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA" dal che consegue che gli Enti territoriali possano prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima.

Per maggiori approfondimenti si rinvia all’interpello e alla risposta del MASE.

» 02.08.2024

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