AssoAmbiente

Circolari

2025/153/SAEC-GIU/LE

Per contestare la realizzazione di un impianto ad elevato impatto ambientale basta che il Comune limitrofo prospetti potenziali ripercussioni negative sul proprio territorio, senza dover provare la reale pericolosità dell'opera. 

È quanto stabilisce la Sentenza del Consiglio di Stato 10 febbraio 2025, n. 1071 con cui il Consiglio conferma l'orientamento giurisprudenziale che riconosce la possibilità dei Comuni di agire in giudizio in materia ambientale "quante volte la realizzazione di un'opera sul territorio di un Comune limitrofo possa anche solo potenzialmente comportare un dato pregiudizio". 

Il Collegio ribadisce sul punto che per i Comuni non può “la legittimazione ad agire essere subordinata alla prova di una concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle vicinanze, e comunque non a distanza, dell’opera da realizzare”.

Sulla base di tali principi il Consiglio conferma nella vicenda oggetto della sentenza la legittimazione di alcuni Comuni laziali ad impugnare la decisione con cui la Regione aveva autorizzato la realizzazione, da parte di una società, di una piattaforma di valorizzazione e riciclo di rifiuti marini e di stoccaggio delle frazioni non riciclabili. Gli Enti locali, vicini a quello interessato dall'impianto, avevano infatti prospettato un possibile pregiudizio per l'ambiente "tenuto conto del pregio ambientale dell'area e dei siti sensibili all'interno dei quali si colloca l'impianto": 

“Inoltre, come chiarito dalla Sezione (v. sentenza n. 5154 del 10 giugno 2024), la circostanza che un progetto abbia ottenuto (come nella specie) regolare parere positivo dall’autorità preposta alla V.i.a. non comporta che tale progetto sia stato autorizzato, dovendo in ogni caso intervenire il rilascio dell’A.i.a.

Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; al contrario, legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto”.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 16.04.2025
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