La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2024/2571 che va ad integrare il nuovo Regolamento (UE) 2024/1157 sulla spedizione dei rifiuti stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento.
Tale regolamento attua quanto disposto all’articolo 15 “Disposizioni aggiuntive relative al recupero intermedio e allo smaltimento intermedio” del Regolamento (UE) 2024/1157 che contiene disposizioni specifiche relative alle spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento.
Gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti. Tale conferma deve assumere la forma di un certificato che dovrebbe essere rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti. Tramite il certificato, detti impianti, devono attestare l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.
Proprio in ragione di ciò il Regolamento, all’allegato I, contiene il documento che gli impianti di gestione dei rifiuti coinvolti in una spedizione devono utilizzare per comunicare ai precedenti l'avvenuto trattamento presso di loro dei residui.
Nell’Allegato II sono invece riportate le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato. Viene infine evidenziato che detto certificato deve essere inviato, dall’impianto obbligato agli altri impianti, al massimo entro 1 anno dalla ricezione dei rifiuti per il loro recupero/smaltimento.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Regolamento allegato.