A seguito dell’entrata in vigore del DM 127/2024 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, la Regione Lombardia ha diffuso a tutte le sue Province un documento con una serie di indicazioni, riguardanti in particolare il campo di applicazione del decreto ed i procedimenti di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti, in modo da assicurare omogeneità di comportamento sul territorio regionale.
L’Associazione aveva avviato nei mesi scorsi alcuni incontri con gli uffici di Regione e ARPAL a seguito di alcune iniziative provinciali di avvio aggiornamento delle autorizzazioni relative anche a impianti con EoW caso per caso. Le indicazioni di Regione Lombardia – definite a seguito del confronto svoltosi al tavolo di coordinamento con le Province, la Città metropolitana ed ARPA – mirano a definire un approccio omogeneo a livello territoriale per quanto riguarda la lettura delle disposizioni riportate nel provvedimento.
Nel documento viene specificato che l’aggiornamento delle autorizzazioni secondo le prescrizioni del DM 127/2024 andrà anche nel caso di autorizzazioni attualmente conformi al DM 152/2022 (precedente regolamento criteri EoW rifiuti inerti), in quanto quest'ultimo è sostituito dal nuovo Regolamento.
Nei casi in cui ci siano delle differenze relativamente ai rifiuti in ingresso (es. uno o più codici EER non previsti dal DM oppure codici EER previsti dal decreto, ma derivanti da rifiuti interrati o provenienti di siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica) o agli utilizzi previsti, non si applicherà il DM 127/2024, ma si rientrerà nella casistica delle autorizzazioni “end of waste caso per caso” secondo le procedure previste dall’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, con parere obbligatorio e vincolante di ARPA. Pertanto, per le autorizzazioni vigenti diverse rispetto a quanto previsto dal DM 127/2024, non essendo assoggettate a tale decreto, non andrà avviata alcuna procedura di aggiornamento e continueranno ad essere vigenti. Ad ogni modo, in caso di rilascio o rinnovo di autorizzazioni “caso per caso”, quanto previsto nel DM 127/2024 potrà essere utilizzato come riferimento tecnico, solo laddove congruo e motivato. La specificità delle autorizzazioni “caso per caso”, infatti, consiste proprio nella valutazione relativa al singolo impianto, secondo informazioni e valutazioni fornite di volta in volta.
Rispetto invece alle autorizzazioni in procedura semplificata, i criteri previsti dal DM 5 febbraio 1998 sono stati superati dal DM 127/2024 e quindi da disapplicare (fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 comma 1 di quest’ultimo decreto, secondo cui per le procedure semplificate continuano ad applicarsi limiti quantitativi dell’allegato 4 e valori limiti per le emissioni di cui all’allegato 1 del DM 05 febbraio 1998) con conseguente presentazione di istanza di aggiornamento.
Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare della Regione Lombardia allegata.