AssoAmbiente

Circolari

2024/307/SAEC-GIU/LE

L'impresa che vuole realizzare un'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale regionale deve rivolgersi all'Autorità competente al rilascio del "PAUR" (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) e non allo sportello comunale competente per l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).

Questo è quanto contenuto nella risposta ad interpello del 4 novembre 2024, n. 200792 con cui il MASE risponde alla Provincia di Taranto che ha chiesto chiarimenti relativamente alla corretta procedura da applicare nel caso in cui nel PAUR ex art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006 confluisca l’AUA disciplinata dal D.P.R. 59/2013.

Richiamate le disposizioni di merito, il Ministero chiarisce che la procedura sull'AUA non trova applicazione nei casi in cui l'opera deve essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale regionale (VIA) e che in tali casi, l'impresa non deve attivare l'AUA presso il Comune, ma il diverso procedimento previsto dall'articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 che consente di ottenere dalla Regione (o Provincia) il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), comprensivo della VIA e di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Il PAUR, in sede regionale, comprende il Provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di conferenza dei servizi. L’istituzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale è stata prevista dal legislatore per rispondere alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti di autorizzazione ambientale nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da una forte complessità. La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura richiesta. La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale può essere avanzata dalle piccole e medie imprese (PMI) e può avere ad oggetto tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Inoltre, l’art. 1 comma 2 del DPR 59/2013 esclude espressamente che il detto procedimento [ndr AUA] possa trovare applicazione in presenza di progetti sottoposti a VIA.

Pertanto, conclude il Ministero dell’Ambiente, in risposta al quesito formulato “si rappresenta che alla luce della diversa genesi dei due procedimenti nonché dal tenore letterale delle norme citate, nelle ipotesi di PAUR le autorizzazioni ambientali saranno acquisite nell’ambito del predetto procedimento senza necessità di attivare l’AUA e quindi il SUAP”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpellorisposta del MASE.

» 19.11.2024

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