Il MASE ha risposto all’interpello 22 novembre 2024, n. 214496 in merito alla possibilità di utilizzare i materiali provenienti dalla lavorazione del travertino (fanghi e pezzame) per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva.
Secondo il Ministero, supportato dal parere di ISPRA, le operazioni di riempimento dei vuoti derivanti dall'attività estrattiva con i rifiuti prodotti dal taglio della pietra sono sottoposte alle valutazioni ambientali previste dal D.lgs. n. 152/2006.
"Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana", l’Autorità competente, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva, dovrà valutare la compatibilità dell'intervento di riempimento e stabilire le condizioni ambientali da verificare e rispettare. Compresa la verifica di assoggettabilità dell'intervento alle valutazioni di cui alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 (Valutazione ambientale strategica e Valutazione di impatto ambientale). Il tutto
Nella risposta ad interpello il Ministero ha inoltre confermato che, in base a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 117/2008, sono considerati rifiuti di estrazione “i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso delle risorse minerali e dalla sfruttamento delle cave”, inclusi quindi i materiali derivanti dal taglio delle lastre di travertino anche se prodotti in impianti esterni alla cava. Ma solo a condizione che gli stessi siano a servizio esclusivo del ciclo estrattivo e che siano gestiti dallo stesso soggetto legittimato all'attività estrattiva.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.