Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4448/2024 ha affermato importanti principi in tema di impugnative giurisdizionali da parte dei gestori dei PEF approvati dagli EGATO.
Come noto in base al Metodo tariffario dell’ARERA il gestore predispone il piano economico finanziario, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente, dal quale esso deve essere validato. Ove la procedura di validazione abbia esito positivo, l’Ente territorialmente competente (EGATO) assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. L’ARERA quindi verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
L’MTR stabilisce infine che “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”.
Ebbene, nel caso in cui a valle della procedura di verifica finale dell’ARERA, l’EGATO recepisca quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità che approva “con una rettifica” il PEF, la successiva determinazione dell’EGATO si pone come atto consequenziale “non autonomamente impugnabile”.
Secondo i giudici, per impugnare la delibera dell’EGATO si sarebbe dovuta preventivamente impugnare, in sede propria (ovvero al Tar Lombardia) la delibera approvativa (con modifiche del PEF) di ARERA.
Da tale argomento i giudici deducono l’ulteriore e correlato principio della “non immediata impugnabilità” degli atti di validazione dei PEF da parte degli EGATO, in quanto la determinazione dell’’EGATO ha natura provvisoria, essendo previsto un vaglio dell’Autorità che può decidere per un conguaglio.
Per i giudici “l’orientamento nel senso della non immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo appare preferibile […] per l’impatto che la tesi contraria avrebbe su poteri dell’ARERA non esercitati, e inoltre per le pure citate ragioni di uniformità, dato che ritenere impugnabili solo gli atti dell’ARERA condurrebbe a concentrare le eventuali impugnazioni avanti un unico Giudice”.
Ed ancora, “il pagamento immediato salvo conguaglio successivo è effetto fisiologico e connaturale di ogni sistema di determinazione delle tariffe per un servizio che va prestato, e quindi pagato, con continuità […]”.
L’intervento approvativo dell’Arera “non si concreta in una passiva ricezione dei costi esposti, ma comporta un intervento attivo su di essi per promuovere una maggiore efficienza del sistema”.
Da tale prospettiva, a sostegno dell’inammissibilità del ricorso – che ha comportato il mancato giudizio sul merito – “l’approvazione del PEF da parte dell’ARERA non è affatto solo formale: in base all’art. 6.5 della delibera 443/2019/R/rif, essa “verifica la coerenza regolatori a degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” nella sua interezza, e quindi controlla anche che sia corretta la verifica dell’equilibrio della gestione fatta in precedenza dall’ente di governo di ambito”.
Il fatto che in concreto le approvazioni da parte di ARERA del PEF di molti Comuni non avrebbero avuto luogo – sostengono i giudici – non è un argomento valido e, “anche ammettendo infatti che così fosse, si tratterebbe di un’evenienza patologica, cui i soggetti interessati potrebbero reagire con i rimedi contro il silenzio inadempimento”.
In conclusione, per il Consiglio di Stato:
Nel far rinvio alla sentenza, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.